Tessera Elettorale

La tessera elettorale è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. Deve essere usata per tutte le consultazioni elettorali (elezioni politiche, amministrative ed europee, referendum) ed è valida fino all'esaurimento dei diciotto spazi predisposti per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.
La tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.

La tessera viene rilasciata e consegnata direttamente a casa del cittadino a seguito di iscrizione nelle liste elettorali per:

  • compimento dei 18 anni di età;
  • trasferimento di residenza da altro comune;
  • acquisto della cittadinanza italiana;
  • cambio di generalità (cambiamenti di cognome e/o nome, rettifica dei dati di nascita);
  • ricomparsa da irreperibilità;
  • riacquisto della capacità elettorale.

Le liste elettorali vengono costantemente aggiornate attraverso il meccanismo delle revisioni, a determinate scadenze e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani, come previsto dalla normativa in materia. In prossimità delle elezioni si procede a una revisione straordinaria delle liste elettorali.

Nel caso di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale, l'ufficio elettorale spedisce a casa una etichetta adesiva da apporre nello spazio apposito della tessera (nel plico spedito sono indicate le semplici istruzioni dove apporre l'etichetta). Le variazioni di indirizzo vengono registrate nei mesi di gennaio e luglio.

Casi particolari (smarrimento, furto, deterioramento tessera)

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA
Il nuovo comune di residenza consegna al titolare una nuova tessera elettorale e ritira quella rilasciata dal comune di precedente residenza. In caso di trasferimento di residenza all'interno del territorio comunale che comporti il cambio del seggio di votazione, l'elettore riceve un'etichetta da applicare sulla tessera con l'indicazione del nuovo indirizzo e del nuovo seggio dove recarsi a votare.

MANCATA CONSEGNA DELLA TESSERA
Viene lasciato nella cassetta delle lettere un "avviso" con invito a presentarsi direttamente al ritiro presso l'ufficio elettorale. Si ricorda che in caso di nuova iscrizione nell'anagrafe occorre consegnare la vecchia tessera rilasciata dal precedente comune di residenza.

SMARRIMENTO o FURTO DELLA TESSERA
E' necessario presentare richiesta di duplicato.

DETERIORAMENTO DELLA TESSERA
Quando la tessera elettorale è inutilizzabile a causa del deterioramento, il titolare deve richiedere un duplicato;  l'originale deteriorato viene ritirato dall'ufficio.

ESAURIMENTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI NELLA TESSERA
L'elettore deve richiedere una nuova tessera esibendo all'ufficio quella completa.

Come votare

Per votare è necessario presentarsi al seggio elettorale in cui si è iscritti (indicato nella tessera elettorale) muniti di tessera elettorale rilasciata dal Comune di Trebaseleghe e di carta di identità o di altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia (patente, passaporto o altro documento).

L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data e del timbro di sezione in uno degli spazi predisposti sulla tessera.

Voto di elettori con limitazioni fisiche

VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI
Gli elettori non deambulanti, quando la sezione presso cui sono iscritti per votare non è accessibile, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune libera da barriere architettoniche.
L’elettore non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto la tessera elettorale e un’attestazione medica di "impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione",  rilasciata dal medico competente dell'Asl anche in precedenza o per altri scopi, o esibendo semplicemente la patente di guida speciale.

Per facilitare il raggiungimento del proprio seggio elettorale agli elettori con difficoltà motoria il Comune organizza un servizio di trasporto pubblico con pullmino con ambulanza, a seconda della gravità. Per usufruirne, è sufficiente contattare l'ufficio elettorale non oltre il venerdì precedente la votazione.
 

VOTO ASSISTITO
L’elettore in grado di recarsi al seggio elettorale ma fisicamente impossibilitato ad esprimere il voto autonomamente può farsi assistere, nell'operazione di voto, da persona di sua fiducia; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore dovrà essere annotato l’assolvimento di questa funzione e dovrà quindi essere apposto, nello spazio destinato alla certificazione del voto, la data e la scritta "accompagnatore".
Per accedere al voto assistito, l’elettore deve produrre all’ufficio elettorale la certificazione, rilasciata dal medico competente dell’Asl, che l’impedimento è di natura permanente o, nel caso degli elettori non vedenti, il libretto di pensione in cui sia indicata la categoria "ciechi civili"; inoltre deve richiedere l’apposizione sulla tessera elettorale del timbro "ADV" (Diritto Voto Assistito).
 

VOTO DOMICILIARE
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento da casa risulti impossibile, possono esprimere il voto nel proprio domicilio, presso l’abitazione di residenza o presso l’abitazione in cui dimorano per motivi di assistenza. In questo ultimo caso, l'abitazione deve essere nel comune di residenza, per le votazioni comunali, nella provincia comprendente il comune di residenza, per le votazioni comunali, nella regione comprendente il comune di residenza, per le regionali.

Per poter votare a domicilio una persona delegata dall'elettore deve produrre, all'Ufficio elettorale, in un periodo compreso fra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la votazione:

  • richiesta di voto domiciliare;
  • una certificazione rilasciata dal medico competente dell’Asl (ovvero il medico del Distretto Socio-Sanitario dove l’elettore è domiciliato) che attesti le gravissime infermità.
    fotocopia del documento di identità e della tessera elettorale dell'elettore;

L’ufficio elettorale consegnerà tutta la documentazione al Presidente di seggio della sezione in cui si trova l’abitazione dell’elettore, affinché lo stesso possa recarvisi per raccogliere il voto.

Voto presso ospedali e case di cura

In occasione delle elezioni, gli elettori ricoverati presso strutture ospedaliere o case di cura possono votare presso i seggi appositamente istituiti nei luoghi di ricovero presentando la domanda al direttore sanitario, che inoltra la domanda all'ufficio elettorale per il rilascio dell'autorizzazione.
Il giorno delle elezioni l'elettore dovrà essere munito di tessera elettorale e documento di riconoscimento in corso di validità

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 27 marzo 2015 "Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali".
  • Legge regionale n. 5 del 16 gennaio 2012 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".
  • DPR n. 299 dell'8 settembre 2000 "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 3 della legge n. 30 aprile 1999, n. 120".
  • DPR n. 223 del 20 marzo 1967 "Approvazione del testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali".
  • DPR n. 570 del 16 maggio 1960 "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
  • Legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999 "Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni".
  • Legge n. 43 del 23 febbraio 1995 "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario".
  • DPR n. 361 del 30 marzo 1957 "Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati".