Giudici popolari - iscrizione
Richiesta iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari per la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'appello.
Unità organizzativa competente
Requisiti:
I cittadini, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione all'albo solo negli anni dispari, dall'1 aprile al 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti, da inoltrare al Tribunale competente per territorio.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Atti e documenti da allegare:
Il modulo per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari, scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina, può essere presentato:
- presso l’Ufficio protocollo
- via mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it
- via pec comune.trebaseleghe@postecert.it
Le domande devono essere sempre corredate da copia di un documento di riconoscimento.
Obblighi e rimborsi:
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
Normativa di riferimento:
- Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
- L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
- L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
Per informazioni:
Servizi al Cittadino - Responsabile Dr. Pierpaolo Benetton
E-Mail: p.benetton@comune.trebaseleghe.pd.it