Accesso atti

Accesso ai documenti amministrativi, ovvero il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

La normativa che regola l'accesso, ha subito importanti aggiornamenti apportati dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nell’attuale normativa l’accesso agli atti si suddivide in:

1. L’ ACCESSO DOCUMENTALE, disciplinato dall’ art. 22, ss. l. n. 241/90;
2. ACCESSO CIVICO ex art. 5 dD.lgs. 33/2013 che concerne i dati e i documenti in possesso della P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
3. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO entrato in vigore dal 23 dicembre 2016;

1) ACCESSO DOCUMENTALE disciplinato dall’ art. 22, ss. l. n. 241/90

Dispone che il diritto di accesso in senso classico, possa essere esercitato da quei soggetti privati, compresi anche le associazione rappresentative di interessi pubblici o diffusi, che siano titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale all’esercizio del diritto di ostensione e, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e meritevole di tutela strettamente collegata al documento di cui si chiede l’accesso. Inoltre, la richiesta di accesso agli atti deve essere motivata, al fine di limitare l’esercizio di un diritto finalizzato ad un controllo generalizzato della P.A.

2) ACCESSO CIVICO ex art. 5 dD.lgs. 33/2013

L'art. 5 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Tale accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione e non richiede motivazione.
L’articolo, in particolare, prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ' secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”. 

3) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Dal 23 dicembre 2016 è entrato in vigore l'istituto dell'Accesso civico generalizzato. L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a.

Scopo dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

A chi è rivolto: chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e non occorre motivazione.

Come si ottiene: secondo una delle seguenti modalità.

  1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (piano terra);
  2. spedizione con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Trebaseleghe Piazza Principe di Piemonte 12 – 35010 PD;
  3. invio per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.trebaseleghe@postecert.it
  4. invio all’indirizzo comune@comune.trebaseleghe.pd.it inserendo quale oggetto della mail "Richiesta accesso civico generalizzato".

Documenti da presentare: copia del documento di identità del richiedente.

Normativa:

  • LEGGE 7 agosto 1990, n. 241    Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

  • Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016);
  • D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Unità organizzativa competente: