Albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale
Il Sindaco, visti gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e sue successive
modificazioni, che prevede l’istituzione dell’Albo unico degli scrutatori di
seggio elettorale in ogni comune; l’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, che stabilisce, tra l’altro, i requisiti per l’ammissione all’Albo; la circolare del Ministero dell’Interno del 13 settembre 1999, n. 166, avente per oggetto: “Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120; rende noto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo, che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, possono presentare domanda entro il 30 novembre 2020.
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