Covid19: tutti gli aggiornamenti. Nuove regole covid: cosa cambia da oggi 1° febbraio

Nuovo aggiornamento sulle regole anti contagio valide a partire dal 1° febbraio 2022.

Nuove regole covid: cosa cambia da oggi 1° febbraio

Da oggi 1 febbraio scattano le nuove anti-Covid 19:

  • Per accedere ai servizi alla persona, tra cui uffici pubblici , anche comunali e alle attività commerciali sarà necessario esibire il green pass base (cioè ottenibile dopo vaccinazione, guarigione o effettuazione di un tampone risultato negativo). Il documento “base” servirà per tabaccherie, edicole, poste e banche, ma anche negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici, che si aggiungono ai servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri ed estetisti
  • Le categorie di servizi essenziali a restare esenti dall’obbligo di certificato verde, sono quelle legate alla salute, alla giustizia e alle esigenze alimentari (compresi supermercati, ipermercati, mercati rionali e commercio ambulante), oltre ad altre come benzinai, ottici negozi dedicati ai combustibili per uso domestico e riscaldamento o agli animali.
  • Dal 15 febbraio entrerà in vigore il super green pass (vaccinazione o guarigione) per i lavoratori over 50.
  • Dal 1 febbraio, la durata del Green Pass ottenuto tramite guarigione o vaccinazione si ridurrà da 9 a 6 mesi
  • Novità anche in materia di quarantene e gestione dei contatti di casi di COVID 19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia. Pubblichiamo alcune slide riassuntive elaborate dall’Ulss.

Maggiori informazioni sulle misure adottate al link  https://www.governo.it/it/coronavirus

Aggiornamento del Sindaco 24/01/2022

Cari concittadini,

i dati Covid di Trebaseleghe arrivano riconteggiati in questi giorni dopo lo stop dovuto all’hackeraggio del sistema informatico dell’Ulss 6. L’aumento vertiginoso di persone positive al Covid delle ultime settimane ha determinato un sovraccarico di lavoro per i servizi sanitari del nostro territorio, già provati da due anni di pandemia.

Secondo i dati aggiornati al 24/01/2022 a Trebaseleghe sono circa 480 i casi positivi e 20 in isolamento. Nell’ultimo mese si contano oltre 1000 casi di positività.

Ho ricevuto negli ultimi giorni diverse segnalazioni di ritardi e problemi organizzativi della medicina di base e integrata di gruppo: vorrei assicurare i cittadini che i medici di base, con i quali è costante la collaborazione, stanno lavorando incessantemente per dare risposte a tutti e vorrei invitare ognuno ad assumere atteggiamenti tolleranti, comprensivi e collaborativi per non moltiplicare i disagi: la situazione che stiamo vivendo complica notevolmente il lavoro di medici e segreterie che sono esposti come tutti alla possibilità di ammalarsi o di quarantena.

Faccio presente che è stato potenziato il personale amministrativo, che ha subito diverse assenze per malattia e che i medici assenti o in pensionamento sono stati sostituiti solo in parte, vista la carenza di personale sanitario disponibile alle sostituzioni.

Dobbiamo ringraziare la disponibilità dei medici ad aumentare il numero dei loro assistiti, nonostante l’aggravio di lavoro, per assicurare a tutti l’assistenza sanitaria.

I servizi di base stanno prendendo in carico, oltre alle altre patologie, tutti i pazienti Covid con relative certificazioni per scuola e lavoro e le informazioni da fornire; inoltre devono affrontare tutte le situazioni di diffidenza o paura dei loro assistiti perché non diventino contrapposizioni deleterie.

In questo contesto di notevole complicazione di norme e competenze, di disservizi tecnologici, di carenza di personale, proprio nel picco del contagio, invito tutti a collaborare e a comprendere le difficoltà altrui.
 

Alcune piccole strategie potrebbero contribuire ad evitare il sovraccarico delle linee telefoniche: aiutiamo, ad esempio, i “meno tecnologici” a utilizzare alcuni dei servizi digitali attivi, come l’App Sanità Km 0 che permette di richiedere farmaci continuativi o le piattaforme messe a disposizione per prenotare tamponi e vaccini. Per fronteggiare al meglio questa situazione, credo infatti siano fondamentali solidarietà e pratiche di buon vicinato.

Esprimo, infine, la mia vicinanza a tutti coloro che stanno vivendo l’esperienza del Covid 19 e a chi in questo momento sta combattendo contro la malattia e ringrazio medici e operatori socio-sanitari che sono costantemente in prima linea per la nostra salute!

Il Sindaco Antonella Zoggia

Aggiornamento del Sindaco del 21/07/2021

Cari concittadini,
vi comunico che attualmente a Trebaseleghe, secondo i dati forniti dall'Ulss 6 aggiornati al 20/07/2021, sono 3 le persone positive al Covid e altre 13 quelle in isolamento fiduciario. 
In questi giorni i casi di positività stanno aumentando sia a livello nazionale che regionale come pure a Trebaseleghe, pertanto invito tutti a continuare a rispettare le precauzioni anticontagio e soprattutto a vaccinarsi! 
La vaccinazione è un atto volontario ma anche di rispetto e responsabilità nei confronti di tutta la collettività. Infatti, vaccinarsi è il metodo più efficace per tutelare sé stessi dalle conseguenze più gravi della malattia, ma anche per tutelare chi ci sta intorno, perché contrasta la diffusione del contagio e la comparsa di nuove varianti del Covid19 potenzialmente più pericolose dell’attuale. Se ne abbiamo la possibilità, vacciniamoci per salvaguardare la salute propria e altrui e per permettere a tutti di tornare quanto prima alla vita normale!  
Per saperne di più ed essere sempre aggiornati sulla campagna vaccinale:  Campagna vaccinale Regione Veneto
https://www.aulss6.veneto.it/Vaccinazioni-Anticovid-19
Il sindaco Antonella Zoggia

Punti tampone ad accesso libero e gratuito anche senza impegnativa.

In attuazione delle indicazioni regionali, è ora possibile presentarsi ad accesso libero e gratuito, anche senza l’impegnativa del proprio Medico di base, presso i Punti Tampone dell’Ulss 6 Euganea per l’esecuzione di un test antigenico.

L’apertura ad accesso libero dei punti tampone intende favorire l’attività di screening della popolazione per l'identificazione tempestiva di possibili focolai e di eventuali variazioni dell'incidenza sul territorio, nell’attuale scenario di diffusione delle varianti e di forte aumento dei vacanzieri di rientro dall’estero.

Per poter effettuare il test, quindi, è sufficiente presentarsi in uno dei Punti Tampone di Padova e provincia negli orari indicati al link: https://bit.ly/3hGmwMn

Aggiornamento del Sindaco del 28/06/2021

Cari concittadini,
Dopo molti mesi dall’inizio della pandemia abbiamo finalmente raggiunto da circa una decina di giorni la quota zero contagi nel Comune di Trebaseleghe.
Nonostante questo concreto segnale di miglioramento, il covid é ancora in circolazione: é importante continuare a rispettare le precauzioni anticontagio e vaccinarsi. Le vaccinazioni sono ad oggi lo strumento più valido per contenere l'epidemia e la comparsa di nuove varianti che potrebbero annullare gli sforzi fatti finora.
Vaccinarsi é sempre più facile, dal prossimo 1° luglio i cittadini residenti nel territorio dell’Ulss 6 Euganea potranno sottoporsi alla vaccinazione anticovid-19 anche presso le farmacie aderenti di Padova e provincia (qui l’elenco completo e in continuo aggiornamento cliccando qui ).
 Ricordo infine che da che da oggi, lunedì 28 giugno, decade l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi all'aperto, se non per le situazioni di assembramento.
Troverete il testo completo dell’ordinanza Ministeriale nell’apposita sezione di questa pagina.
Troverete inoltre pubblicati tutti gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale e maggiori informazioni su modalità di prenotazione del vaccino nelle farmacie aderenti e sui soggetti esclusi da questa possibilità nella sezione Campagna vaccinazioni Anti Covid19
Per informazioni aggiuntive invitiamo a visitare la sezione “Coronavirus” nel sito ufficiale dell'Ulss 6 Euganea   

Il Sindaco, Zoggia Antonella

Aggiornamento Covid del Sindaco del 16/06/2021

Cari concittadini,

Vi comunico che in queste settimane nel nostro Comune si è registrata una diminuzione di casi di positività al Covid. Attualmente a Trebaseleghe, secondo i dati forniti dall'Ulss 6 aggiornati al 15/06/2021, sono 9 le persone positive al Covid e altre 3 quelle in isolamento fiduciario perché contatti stretti di positivi.

Continuo a raccomandare il rispetto delle precauzioni, nella speranza che questo calo di contagi sia un segnale concreto di miglioramento e di progressivo ritorno alla normalità.

Vi invito a tenervi sempre aggiornati sui canali di comunicazione istituzionali del Comune e sul sito dell’Ulss 6 euganea per avere maggiori informazioni sulla campagna vaccinale.

Il sindaco Antonella Zoggia

Decreto-Legge n. 52/2021 (“Decreto riaperture”) e ordinanza ministeriale del 23/04/2021

Approvato il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 , cosiddetto “Decreto riaperture”, che introduce nuove misure a partire dal 26 aprile 2021 e l'ordinanza del Ministero della salute del 23/04/2021 che pone il Veneto in "zona gialla".Ecco le nuove misure in sintesi:  ⬇️

- Dal 26 aprile tornano le ZONE GIALLE

- 𝐒𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈: Dal 26 aprile è consentito lo spostamento tra Regioni diverse nelle zone bianca e gialla, chi è munito di ***"certificazione verde" potrà spostarsi da una Regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Sempre dal 26 aprile e fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione (in quest'ultimo caso restando solo all'interno del proprio comune), è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

- 𝐒𝐂𝐔𝐎𝐋𝐀 𝐄 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐀̀: Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola elementari e medie. Tornano in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti..

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

- 𝐑𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 : Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

- 𝐒𝐏𝐄𝐓𝐓𝐀𝐂𝐎𝐋𝐈: riaprono al pubblico in zona gialla cinema, teatri, sale concerto, live club. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l'uno dall'altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all'aperto.

- 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐄: Dal 1° giugno in zona gialla sono aperte al pubblico anche le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico. La capienza consentita è del 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e 500 per quelli al chiuso.

- 𝐏𝐈𝐒𝐂𝐈𝐍𝐄, 𝐏𝐀𝐋𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐄 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐃𝐈 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃𝐑𝐀: Dal 26 aprile 2021, in zona gialla🟡, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

- 𝐅𝐈𝐄𝐑𝐄 𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐒𝐈: Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

- 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐈 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐀𝐋𝐈, 𝐏𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐄𝐌𝐀𝐓𝐈𝐂𝐈 𝐄 𝐃𝐈 𝐃𝐈𝐕𝐄𝐑𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎: Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla🟡 le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.

*** "CERTIFICAZIONE VERDI": Può avere il pass vaccinale (certificazione verde): chi ha completato il ciclo di vaccinazione, chi si è ammalato di Covid ed è guarito, chi ha effettuato test molecolare o test rapido, con esito negativo nelle ultime 48 ore. I pass vaccinali rilasciati in ambito Ue sono validi in Italia.

Ordinanza ministeriale del 4 giugno 2021: Veneto in zona bianca

Dal 7 giugno 2021 la Regione Veneto entra nella cosiddetta "Zona bianca" per effetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, integrata dall'ordinanza della Regione Veneto n. 83 del 5 giugno 2021.

Ecco alcune risposte alle domande più frequenti:

🔴 Posso consumare al banco nei bar?
✅ Sì, consumazione al banco è consentita dal 1° giugno. Ma attenzione ad assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro.


🔴 C’è un limite alle persone che possono entrare nel bar?
✅ Se non ci sono posti a sedere deve essere consentito l’ingresso a un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo che sia assicurato il distanziamento di 1 metro.

🔴 I Centri commerciali sono aperti nel fine settimana?
✅ Sì, i Centri commerciali sono stati riaperti nei fine settimana dal 22 maggio 2021, anche in zona gialla. Le riaperture hanno interessato gli esercizi commerciali all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture 

🔴 Possono riaprire i centri ricreativi, sociali e culturali?
✅ Sì, è previsto che in zona bianca possano restare aperti centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

🔴 In zona bianca resta in vigore il coprifuoco?
✅ No, il coprifuoco non è in vigore in fascia bianca, quindi si può liberamente circolare.

🔴 C’è ancora il rispetto del distanziamento?
✅ Sì, resta in vigore l’obbligo di distanziamento interpersonale, vietati tutti gli assembramenti.

🔴 Devo portare ancora la mascherina?
✅ Sì, anche in zona bianca resta l’obbligo di usare la mascherina. All’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici. Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Anche chi svolge attività sportiva può non usare la mascherina.

🔴 E’ obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
✅ No. Possono essere utilizzate anche le mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo siano adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

🔴 Quali sono le regole per mangiare al ristorante?
✅ É necessario adottare misure per evitare assembramenti al di fuori del locale. Viene raccomandato l’accesso tramite prenotazione, ma è consentito anche senza, se gli spazi lo consentono. I tavoli devono essere disposti garantendo ai clienti una distanza di almeno un metro. I clienti devono indossare la mascherina, tranne quando bevono o mangiano. Il personale deve indossare sempre la mascherina. Deve essere favorita la consultazione di menù online o plastificati (e quindi disinfettabili dopo l’uso) o cartacei a perdere. Al termine di ogni servizio devono essere pulite e disinfettate tutte le superfici. Resta l’obbligo di esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti nei locali.

🔴 I tavoli devono essere di quante persone?
✅ In zona bianca scompare il limite per i tavoli all'aperto, mentre resta, il limite di 6 commensali non conviventi al chiuso.

🔴 I ristoranti hanno limiti di orario?
✅ In zona bianca no.

🔴 É consentito l’asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio?
✅ Sono consentite senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

🔴 Posso organizzare una festa?
✅ Sì, si possono organizzare feste nei locali, ma l’ingresso è consentito a un numero limitato di ospiti, calcolato in base allo spazio del locale. Il buffet è consentito solo se a somministrarlo è il personale. Gli invitati non possono servirsi da soli o toccare quanto esposto, a meno che il buffet sia organizzato con monoporzioni. Resta l’obbligo del distanziamento e di utilizzo della mascherina quando non si sta mangiando o bevendo. Il personale deve indossare sempre la mascherina.

🔴 Ci sono regole particolari per i buffet dei matrimoni?
✅ Gli ospiti di un banchetto di nozze dovranno avere il green pass. Il buffet è consentito solo se a somministrarlo è il personale. I clienti o gli ospiti di un banchetto non possono servirsi da soli o toccare quanto esposto. Possono servirsi da soli solo ai buffet con monoporzioni. Resta l’obbligo del distanziamento di almeno un metro e di utilizzo della mascherina quando non si sta mangiando o bevendo. Il personale deve indossare sempre la mascherina.

🔴 Ci sono regole per la musica dal vivo?
✅ Se al rinfresco c'è la musica dal vivo, i gruppi dovranno essere ad almeno tre metri di distanza dal pubblico.

🔴 Quando è obbligatorio il green pass?
✅ E’ obbligatorio per partecipare a feste e banchetti dopo matrimoni, comunioni, cresime. Può averlo chi ha il certificato di vaccinazione. Due dosi di Pfizer, Moderna o Astrazeneca o con una dose di J&J.  Chi è stato vaccinato da almeno 15 giorni con la prima dose di Pfizer, Moderna o Astrazeneca. Oppure chi è guarito dal Covid-19 o si è sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti con esito negativo.

🔴 Chi rilascia il green pass?
✅ Per chi è stato vaccinato la certificazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione. Per i guariti dal Covid la certificazione è rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, oppure, dai medici di base o pediatri. Il risultato negativo del tampone viene attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

🔴 Posso andare in discoteca?
✅ Sì, in zona bianca, per cenare, bere o ascoltare musica, ma è vietato ballare.

Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65

Ecco una sintesi delle misure e delle riaperture previste nelle cosiddette “zone gialle” contenute nel Decreto Legge 65/2021:

LIMITI ORARI AGLI SPOSTAMENTI:

  • Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 6 giugno 2021, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00
  • Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00
  • Dal 21 giugno 2021 il divieto di spostamento sarà abolito

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

  • Dal 1° giugno 2021, le attività dei servizi di ristorazione, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari

ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INTERNO DI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI

  • Dal 22 maggio 2021, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno   dei   mercati   e   dei   centri commerciali, gallerie commerciali, parchi possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi

PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI E CENTRI BENESSERE

  • Dal 24 maggio 2021, sono consentite le attività di palestre.
  • Dal 1° luglio 2021, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti.
  • Dal 1° luglio 2021, sono consentite le attività dei centri benessere.

EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO

  • Dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive nei limiti previsti

ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

  • Dal 1° luglio 2021, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI

  • Dal 22 maggio 2021, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

  • Dal 15 giugno 2021, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento

CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE

  • Dal 1° luglio 2021, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • Dal 15 giugno 2021, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una  delle  “certificazioni  verdi”

CORSI DI FORMAZIONE

  • Dal 1° luglio 2021, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza

Aggiornamento del Sindaco 10/05/2021

Cari concittadini,

vi comunico che nelle ultime settimane i casi di positività al Covid registrati nel nostro Comune sono in leggera diminuzione. Secondo i dati forniti dall'Ulss 6, attualmente a Trebaseleghe sono circa 30 le persone positive al Covid 19 e altre 40 le persone in isolamento fiduciario perché contatti stretti di positivi o contatti scolastici. 

Continuo a raccomandare a tutti responsabilità nel rispetto delle precauzioni: MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, IGIENE.

Procede la campagna vaccinale e a partire dallo scorso venerdì 7/05/2021, è stata estesa la possibilità di prenotare il vaccino anche per i 59/50 enni (nati dal 1962 al 1971), oltre che per le categorie precedentemente stabilite.

Vi invito a tenervi aggiornati sui canali di comunicazione istituzionali e social del Comune.

Ecco alcuni link utili:   

Campagna vaccinazioni Anti Covid19 

- Sito aulss 6 euganea   

Il sindaco Antonella Zoggia

Aggiornamenti del Sindaco del 14/04/2021

Cari concittadini,

vi comunico che nelle ultime settimane i casi di positività al Covid 19 registrati nel nostro Comune sono relativamente stabili, con variazioni minime sia in aumento che in diminuzione dei contagi. Secondo i dati forniti dall'Ulss 6, infatti, nel nostro Comune possiamo contare dai 20 ai 30 nuovi casi di contagio alla settimana.

Attualmente a Trebaseleghe sono circa 80 le persone in isolamento, di cui 55 positive al Covid 19.

Continuo a raccomandare a tutti la massima prudenza e responsabilità nel rispetto delle precauzioni: MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, IGIENE.

Tenetevi aggiornati sui canali di comunicazione istituzionali e social del Comune. 

Il sindaco Antonella Zoggia

Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44

Il ministro della salute ha approvato il nuovo D.L per " Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

*NIENTE ZONE GIALLE*
Dal 7 aprile spariscono le zone gialle e bianche. L’Italia sarà suddivisa in zone rosse o arancioni fino al 30 aprile. Il 20 aprile il governo verificherà eventuali miglioramenti della curva dei contagi e valuterà eventuali allentamenti. In quella stessa sede si prenderanno decisioni per il ponte del 1 maggio.

*CIRCOLAZIONE*
In ogni Regione rimane il divieto di circolare già in vigore tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione.

*SCUOLE*
Dal 7 aprile riaprono gli asili nido, le primarie e le prime medie anche nelle regioni in zona rossa. Divieto per le regioni di chiudere queste classi fino al 30 aprile. Per le zone arancioni, seconda e terza media in presenza. Le superiori sono fino al 75% in presenza ed il resto in Dad.

*SPOSTAMENTI*
Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. È possibile spostarsi dalla Regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. In questo caso, gli spostamenti vanno giustificati con l’autocertificazione. Chi vive nei piccoli Comuni può spostarsi in un raggio di 30 km dalla propria abitazione.

*VISITE A PARENTI ED AMICI*
Gli incontri con gli amici sono vietati nelle regioni rosse. Per le zone arancioni possibili visite private a parenti o a amici a un massimo di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

*SECONDE CASE*
Le seconde case si possono raggiungere anche in zona rossa, se proprietari titolari di un contratto d’affitto antecedente al 14gennaio 2021.

Fino al aprile divieto di raggiungere seconde case in Liguria, Campania, Puglia, Toscana (divieto esteso fino all’11 aprile) anche per i residenti. In Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Sardegna seconde case raggiungibili, ma per comprovati motivi. In Sicilia sì può andare nelle seconde case ma con tampone negativo e obbligo di quarantena.

*BAR E RISTORANTI*
I bar e i ristoranti restano chiusi in presenza. Possibile l’asporto, per i ristoranti fino alle 22, per i bar fino alle 18. Aperti i ristoranti degli alberghi solo per chi vi alloggia.

*SMART WORKING*
Resta la possibilità per i lavoratori dipendenti di lavorare in modalità agile “alternativamente all’altro genitore” quando i figli sotto i 16 anni sono in didattica a distanza

*PARRUCCHIERI ED ESTETISTI*
I servizi alla persona restano chiusi in fascia rossa  - aperti in zona arancione.

*NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI*
Sia in zona rossa che in zona arancione restano aperti gli alimentari, compresi quelli nei centri commerciali. Restano aperti in tutte le zone i tabaccai, le farmacie, le edicole, i meccanici e le ferramenta.

*CINEMA E TEATRI*
Slittata la riapertura del 27 marzo, cinema e teatri restano chiusi fino al 30 aprile.

*SPORT*
Resta sospesa l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

E’ consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione.

*ASSUNZIONI*
Sbloccati i concorsi fermi a causa del Covid. Le selezioni riguarderanno le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni, i Comuni e le Province

*SANZIONI E TUTELE PER I SANITARI*
Il decreto prevede lo spostamento ad altre mansioni per l’operatore sanitario che si rifiuta di vaccinarsi.

In alcuni casi può scattare anche sanzione pecuniaria e sospensione graduale dal servizio. Per i medici previsto uno scudo penale. Il rinvio a giudizio solo per colpa grave dell’indagato.

 

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Ordinanza Ministro della salute 12 marzo 2021

Sintesi delle misure:

Ecco una sintesi delle misure previste per la cosiddetta "zona rossa", valide a partire dal giorno 15 marzo 2021 ed efficaci su tutto il territorio regionale.

- SPOSTAMENTI: È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- ATTIVITÀ MOTORIA e attività sportiva: È consentito soltanto svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

- Musei, istituti, luoghi della CULTURA e spettacoli aperti al pubblico: Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

- SCUOLA: sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

- ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, corsi di formazione in medicina generale e prove di verifica: È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

- Attività dei servizi di RISTORAZIONE: Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

-Attività inerenti SERVIZI ALLA PERSONA: Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di quelle individuate dall’allegato 24 del DPCM:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

- LAVORO: I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

- COMMERCIO: Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Modulo di autocertificazione per spostamenti in deroga QUI https://bit.ly/2Kne5J5

Aggiornamento del Sindaco del 12/03/2021

Cari concittadini, dopo un febbraio relativamente tranquillo (circa 40 casi di positività complessivi a febbraio), come sta succedendo in tutto il Veneto sono rapidamente in aumento le persone contagiate anche nel nostro Comune.

Secondo i dati forniti dall'Ulss6, alla data del 12 marzo ci sono a Trebaseleghe circa 60 casi positivi ed altrettante persone in isolamento in quanto contatti stretti.

Da giovedì 11marzo sono in didattica a distanza (DAD) le classi seconde e terze medie, secondo le indicazioni di Regione e Dipartimento Prevenzione Ulss; da lunedì 15marzo probabilmente saranno chiuse tutte le scuole.

Tenetevi aggiornati sui canali di comunicazione istituzionali e social del Comune per conoscere in dettaglio le misure previste dalle nuove Ordinanze e DPCM in uscita.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, stanno continuando i vaccini per gli ultraottantenni che hanno ricevuto a casa la lettera di convocazione dell'Ulss (16 e 18 marzo per la classe 1939, 30marzo e 1aprile per la classe 1938).

A fine marzo inizieranno le vaccinazioni anche per gli ultranovantenni di Trebaseleghe: riceveranno a casa la lettera di convocazione a cura del Comune, con le indicazioni e secondo l'ordine programmato dall'Ulss.

Dall'inizio pandemia sono decedute causa covid più di 20 trebaselicensi e quasi 1200 sono stati infettati.

Ringrazio ancora tutti coloro che in molti modi portano aiuto alle persone, alle famiglie e al mondo del lavoro, offrendo solidarietà a coloro che stanno subendo la fatica e i danni causati dalla pandemia nel nostro Comune.

Mi auguro che tutti riusciamo ancora a portare pazienza e rispettare le precauzioni anticontagio in attesa della vaccinazione, e auguro un pronto recupero a tutti gli ammalati di questi giorni.

Il sindaco Antonella Zoggia

Ordinanza ministeriale del 5 marzo 2021

L’ordinanza del Ministero della salute del 5/03/2021, unita al DPCM del 04 marzo 2021 e alle altre fonti normative in materia, stabilisce le regole e i divieti validi a partire da lunedì 8 marzo 2021.

Per saperne di più sulle misure in vigore, invitiamo a consultare le FAQ del Governo nella pagina istituzionale, al seguente link > COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

DPCM 2 marzo 2021

Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.
 
ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
 
SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 
MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Aggiornamenti del Sindaco del 24/02/2021

Cari concittadini, fortunatamente i casi di positività al Covid19 sono in diminuzione nel nostro Comune: ad oggi abbiamo 15 casi.

La campagna di vaccinazione per i cittadini è curata dal Dipartimento di prevenzione Ulss 6 che provvede ad avvisare e raccogliere le adesioni. In questi giorni si stanno vaccinando le classi di età 1941, 1940 e 1939 e prossimamente, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, saranno vaccinati gli insegnanti e le forze dell'ordine.

Dobbiamo pazientare e continuare a rispettare le misure per ridurre il contagio, ovvero, l'uso corretto e costante della MASCHERINA, il DISTANZIAMENTO e l'IGIENE.

Ricordo alla cittadinanza che, per venire incontro ai cittadini sottoposti ad isolamento o che sono in condizioni di difficoltà, molti commercianti del nostro comune effettuano la consegna a domicilio di spesa🛒 e pasti caldi 🍝ai propri clienti. Ecco l'elenco dei commercianti che hanno dato la disponibilità ad effettuare consegna al domicilio: Disponibilità dei commercianti

È inoltre sempre attivo il servizio di consegna di spesa 🛒e farmaci💊 a domicilio gestito dai volontari di Croce rossa italiana e rivolto ad anziani, persone fragili e immunodepressi. Per ulteriori informazioni: Servizio spesa a domicilio Croce rossa

Tenetevi aggiornati sui canali di comunicazione istituzionali e social del Comune.

Il sindaco Antonella Zoggia

Aggiornamenti del Sindaco del 04/02/2021

Cari concittadini,

i casi di positività al covid sono notevolmente diminuiti anche nel nostro Comune, come sta succedendo in tutto il Veneto.

Le misure più efficaci per ridurre il contagio si confermano essere l'uso corretto e costante della MASCHERINA, il DISTANZIAMENTO e l'IGIENE, quindi continuo a raccomandare attenzione e rispetto di queste precauzioni.

I dati odierni a Trebaseleghe sono:

56 casi in isolamento, di cui 44 casi positivi.

Solo 6 casi di positivi tra gli ospiti della Casa don Orione.

Tenetevi aggiornati sui canali di comunicazione istituzionali e social del Comune.

Il sindaco Antonella Zoggia

Ordinanza regionale n. 11 del 09 febbraio 2021

Ecco una sintesi delle disposizioni regionali in vigore dal 10 Febbraio 2021 al 5 Marzo 2021:

  • Dalle ore 15 alle 18 si potrà consumare nei bar solo da seduti, sia all’esterno che all’interno dei locali.
  • Confermati il rispetto della distanza di un metro tra i posti, e le altre linee guida già fissate dalla Conferenza delle Regioni.
  • È vietata la consumazione per asporto nelle vicinanze dell’esercizio e sempre «consentita e consigliata» la consegna a domicilio.
  • Obbligo di indossare sempre la mascherina salvo che per il tempo necessario per la consumazione
  • I sindaci possono disporre la chiusura di strade e piazze dei centri urbani che presentano situazioni a rischio di assembramento, per l’intera giornata o per fasce orarie

Ordinanza ministeriale del 29 gennaio 2021.

Firmata l'ordinanza ministeriale che colloca la Regione Veneto in area gialla.

Ecco una sintesi delle misure:

  • è consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione. Dalle ore 22 alle ore 5 del mattino la circolazione potrà avvenire solo con autocertificazione e per comprovati motivi
  • è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Chiusura di bar, agriturismi e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni
  • Didattica in presenza al 100% per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado. Per le secondarie di II grado didattica in presenza alternata per un minimo del 50% e una massimo del 75% degli alunni.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
  • Apertura mostre e musei da lunedì a venerdì.
  • Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico
  • Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie
  • Chiusure palestre, piscine, teatri e cinema. Aperti i centri sportivi.

Si raccomanda a tutti la massima prudenza e responsabilità nel rispetto delle precauzioni: MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, IGIENE.

Per ulteriori chiarimenti sulle misure adottate dal Governo consulta le FAQ cliccando qui

Aggiornamento del Sindaco del 15/01/2021

Cari concittadini,

vi aggiorno sulla situazione covid a Trebaseleghe in base ai dati odierni.

Attualmente abbiamo 203 concittadini in isolamento, di cui 165 casi positivi.

Circa 40 di queste persone positive sono ospiti della Casa don Orione.

La curva dei contagi è solo leggermente più bassa delle scorse settimane, nonostante le più pesanti restrizioni che ci sono chieste. Continuo a raccomandare a tutti la massima prudenza e responsabilità nel rispetto delle precauzioni: MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, IGIENE.

Tenetevi aggiornati sui canali di comunicazione istituzionali e social del Comune.

Il sindaco Antonella Zoggia

Dpcm 14/01/2021, Decreto Legge n. 2 del 15/01/2021 e ordinanza del Ministero della salute 16/01/2021.

L’ordinanza del Ministro della Salute del 15/01/2021, pone il Veneto in ZONA ARANCIONE

Questo, unito al DPCM del 14 gennaio e al decreto legge n.2 del 14/1/21, stabiliscono regole e divieti fino al 5 marzo 2021 valide a partire dal 16/01/2021.

Ecco le misure in sintesi: 

- SPOSTAMENTI

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

- COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi.

Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

E’ imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.

- ORDINANZE DI CHIUSURA

Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

- SERVIZI RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i bar l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

- MUSEI E BIBLIOTECHE

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

- ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

- ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA

E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

- COMPETIZIONI SPORTIVE

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni nazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive.

- PALESTRE E PISCINE

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

- MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

- SALE GIOCHI

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

- CINEMA E TEATRI

Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

- DISCOTECHE

Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

- FIERE E CONGRESSI

Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi ad eccezione di quelle di carattere nazionale ed internazionale nel rispetto di protocolli di sicurezza.

Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

- CERIMONIE RELIGIOSE

Consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

- CERIMONIE PUBBLICHE

Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

- SCUOLE

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

E' ad oggi confermata l'efficacia, per la Regione del Veneto, dell'Ordinanza del Presidente n. 2 del 4 gennaio 2021 che prevede che, a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza, in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.

L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Presso ciascuna Prefettura-UTG è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale.

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

- UNIVERSITA’

Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale.

- CONCORSI

E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova.

Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

- SERVIZI ALLA PERSONA

Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

- TRASPORTO PUBBLICO

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

- IMPIANTI SCIISTICI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni.

A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

- STRUTTURE RICETTIVE

Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.

Ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore al 50%, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato.

Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

Ordinanza del Ministero della Salute 8 gennaio 2021.

Con ordinanza dell' 8 gennaio 2021 del Ministero della Salute sono state disposte ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto.

Dal 10 al 15 gennaio 2021 la Regione Veneto sarà in "zona arancione"

Ecco le misure in sintesi:

  • No spostamenti fuori dalla Regione;
  • spostamenti SOLO nel proprio comune di residenza dalle 5.00 alle 22.00, anche senza autocertificazione;
  • Ristoranti, pasticcerie, gelaterie e bar chiusi, attivi solo asporto e consegna a domicilio;
  • Negozi al dettaglio e nei centri commerciali aperti.
  • Prefestivi e festivi chiusi i centri commerciali tranne alimentari e farmaceutici
  • Sì attività ludica e motoria all'aperto, all'interno del proprio comune di residenza;
  • Palestre, piscine, teatri e cinema chiusi;
  • Visite a parenti e amici: tra le 5.00 e le 22.00, è possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, quindi anche fare visita a parenti o amici nello stesso Comune. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano; oltre tali orari (quindi tra le 22.00 e le 5.00) e al di fuori del proprio Comune è possibile spostarsi ESCLUSIVAMENTE per motivi di lavoro, salute o necessità.

Permane l'obbligo di:

  • Indossare sempre la mascherina
  • Mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro
  • Non creare assembramenti

Per il modulo di autocertificazione > Covid-19: modello autocertificazione

Il testo completo dell'ordinanza> www.trovanorme.salute.gov.it

Per ulteriori chiarimenti>  www.governo.it.domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo

Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 2 del 4 Gennaio 2021

Ecco le misure in sintesi:

  • A decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca;
  • Le modalità concrete di attuazione di tali misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa;
  • Gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • All’attività didattica in presenza di ogni ordine e grado, compresa la scuola per l’infanzia, si applicano le linee guida per la gestione dei contatti di casi di Covid-19.

Nuova ordinanza Regione Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020

Misure relative allo spostamento individuale:

  • Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un Comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.
  • Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

Servizi alla persona:

  • E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).

Spostamenti verso ristoranti:

  • I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.

Spostamento relativo a minori:

  • Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

Spostamento per matrimoni e funerali:

  • E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
  • Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.).
  • E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.

Spostamento verso la seconda casa:

  • E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.

Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico

  • Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi

  • Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.

Autocertificazione:

  • Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile e da esibire all’organo di controllo.
  • La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

 

Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020

Nei giorni dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, e 5-6 gennaio:

-È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla propria abitazione , salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (autocertificazione obbligatoria). E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- È consentito a un massimo di due persone non conviventi di spostarsi una sola volta al giorno verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Nella deroga non sono conteggiati gli under 14 , i diversamente abili e i conviventi non autosufficienti, i cui spostamenti saranno quindi consentiti.

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione di parrucchieri e barbieri

- Consentita l’attività delle lavanderie

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Dal 28 al 30 dicembre , 4 gennaio

- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- chi risiede nei centri al di sotto dei 5 mila abitanti potrà spostarsi per un raggio massimo di 30 chilometri, ma non potrà raggiungere il Comune capoluogo di provincia.

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Dal 19 al 23 dicembre 2020 sono valide le disposizioni regionali in materia anti- Covid 19 e, precisamente, le previsioni contenute nell'ordinanza regionale n. 169 del 17/12/2020.

Il modello di autocertificazione è reperibile al seguente link > Covid-19: modello autodichiarazione

 

 

Aggiornamento del Sindaco del 17 dicembre 2020.

Cari concittadini,

Vi aggiorno sulla situazione covid a Trebaseleghe in base ai dati odierni.

L'aumento dei casi di positività nella nostra regione e provincia, come riferito dai media, corrisponde all'aumento dei casi anche nel Comune di Trebaseleghe.

284 concittadini in totale sono sottoposti ad isolamento fiduciario perché positivi (oggi sono 202 i casi certificati), o perché contatti stretti di casi positivi (i restanti).

Purtroppo abbiamo anche circa 20 casi di positività tra gli anziani ospiti della Casa don Orione, oltre ad alcuni operatori socio-sanitari della stessa struttura.

Alcune persone colpite dal covid sono ricoverate in ospedale, ma fortunatamente la maggioranza dei contagiati risulta paucisintomatica.

Ancora una volta risulta chiaro che il Covid continua a diffondersi, é molto contagioso, subdolo nel manifestarsi dei sintomi e nella durata della malattia: non deve essere sottovalutata la sua pericolosità.

Come Sindaco devo continuare a raccomandare a tutti la massima prudenza e responsabilità nel rispetto delle precauzioni: MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, IGIENE.

Ricordo che sono attivi servizi di spesa e farmaci a domicilio, da parte della Croce Rossa, di delivery o asporto da parte di molti esercenti di Trebaseleghe. Tenetevi aggiornati sui canali di comunicazione istituzionali e social del Comune.

Il sindaco Antonella Zoggia

Ordinanza n. 191 del 10 dicembre 2020.

Comportamenti individuali

Obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, al di fuori dell'abitazione.

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro.

Obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.

È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

Esercizi di commercio al dettaglio

L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

In tutti gli esercizi, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone:

per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta;

per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri.

L'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto è ammessa esclusivamente nei Comuni dotati di un piano che preveda le seguenti condizioni minimali:

nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;

sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita.

Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

Esercizi di ristorazione e simili

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.

Dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale.

La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.

Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.

I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.

La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

 

Il testo integrale può essere consultato nella sezione sottostante dedicata alla fonte normative

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3/12/2020

Ecco le principali novità:

- SPOSTAMENTI:

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra regioni e da/per le province autonome di Trento e Bolzano. E’ vietato raggiungere le seconde case se fuori regione;

Il 25, 26 dicembre e il 1 gennaio sono vietati gli spostamenti tra Comuni;

Divieto di spostarsi in tutta Italia dalle ore 22 alle ore 5;

Il 31 dicembre divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 7;

Ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità o salute (anche nelle ore notturne), oppure per rientrare nel Comune di residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità periodica.

- RIENTRO DALL’ESTERO

Gli Italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, al rientro dovranno fare la quarantena. La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

- BAR E RISTORANTI

In Veneto (area gialla) i bar, ristoranti, pizzerie ecc sono aperti dalle ore 5 alle ore 18, tutti i giorni, con consumo al tavolo. Ogni tavolo può ospitare massimo 4 persone, se non sono tutte conviventi. Dopo le ore 18 è vietato consumare cibi e bevande nei locali e per strada.

- HOTEL

Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di Capodanno (il 31 dicembre sera) non sarà possibile organizzare veglioni o cene.

- NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

In tutta Italia, dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi restano aperti fino alle ore 21. Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali saranno aperti solo negozi alimentari, farmacie, para-farmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai;

- IMPIANTI SCIISTICI E CROCIERE

Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 6 gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

- SCUOLA

Dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiori. In ogni scuola, nella prima fase, rientrerà almeno il 75% degli studenti.

Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 156 del 24 novembre 2020

L’ordinanza è efficace dal 26 novembre al 4 dicembre 2020.

  • MASCHERINA: Confermato l'uso obbligatorio della mascherina, salvo per bimbi sotto i 6 anni, per i disabili e per chi svolge attività sportiva a livello professionistico;
  • CORSE: Consentite corse e passeggiate in parchi e aree verdi mantenendo il distanziamento di almeno un metro di distanza. Si potrà fare attività motoria nei centri storici o nei luoghi di mare e montagna solo se si è residenti in quella zona;
  • SUPERMERCATI: Una persona per nucleo familiare nei supermercati, a meno che non si tratti di persone non autosufficienti o minorenni;
  • MERCATI: Vietati i mercati all'aperto nei Comuni che non possono garantire la perimetrazione del mercato, convogliando gli accessi in un unico varco di entrata e un unico di uscita, uniti alla sorveglianza dell'area di vendita;
  • OVER 65: Consigliata l'apertura dedicata agli Over 65 nelle prime due ore di attività dei negozi di alimentari e supermercati;
  • BAR: I bar dopo le ore 15 non potranno servire clienti in piedi. Tutti devono essere seduti;
  • RISTORANTI:

• Vietato consumare cibi e bevande camminando per strada o nelle piazze;

• Menù solo digitali o su supporto usa e getta, buffet vietati;

• Non più di quattro persone non conviventi sedute al tavolo;

  • NEGOZI: In un negozio fino a 40 metri quadrati di superficie di vendita potrà entrare un solo cliente alla volta. Fino a 250 metri quadrati un cliente ogni 20 metri quadrati, sopra i 250 metri quadrati un cliente ogni 30 metri quadrati. Distanziamento obbligatorio di un metro tra i clienti in coda per entrare. Il gestore del negozio ne sarà responsabile ed è obbligato a mettere un cartello con la capienza massima del negozio. Nei centri commerciali i negozi dovranno avere la loro capienza mentre il centro commerciale avrà un'altra capienza globale da far rispettare. In caso le norme non vengano applicate scatterà la chiusura immediata;
  • Tutte le attività commerciali (negozi e centri commerciali) resteranno chiuse la domenica.
  • VENDITE PER ASPORTO: Vendita da asporto e consegne a domicilio resta fortemente raccomandata;
  • PEDIATRI E MEDICI DI BASE: Pediatri e medici di base potranno disporre la quarantena nei casi in cui lo ritiene necessario.

Cari concittadini, vi aggiorno sulla situazione covid a Trebaseleghe in base ai dati ufficiali che mi arrivano dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss6.

Quotidianamente variano i nuovi casi positivi e quelli negativizzati, ma il numero totale é abbastanza stabile nell'ultima settimana: circa 150 casi positivi e una quarantina in fase di accertamento o posti in isolamento fiduciario.

É il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o il medico di base che prende in carico la persona interessata e fornisce le indicazioni sulla durata dell'isolamento, sui contatti stretti da valutare e sui tamponi da effettuare, però abbiamo ancora numeri alti di positività, per cui al primo sospetto di infezione raccomando ai cittadini di attivarsi con l'auto-isolamento precauzionale, di contattare il proprio medico e di avvisare le persone che hanno avvicinato per bloccare quanto prima la diffusione del virus.

Il SISP fornisce anche le indicazioni alla Scuola per quanto riguarda la chiusura delle classi e i tamponi di accertamento.

Ricordo che Etra ha disposto che le famiglie interessate dal Covid devono conferire tutti i rifiuti nella raccolta indifferenziata (non separare umido, carta, plastica ecc).

Nel nostro Comune non sono previste ordinanze di chiusura ulteriori rispetto alla normativa vigente, anzi sono state adottate tutte le misure per tenere aperti i vari servizi, ad esempio il mercato settimanale; sono stati pubblicizzati i servizi di consegna a domicilio forniti dagli esercenti e abbiamo provveduto alla distribuzione delle mascherine donate da 2 aziende del nostro territorio. Continuano ad essere forniti i buoni spesa a chi ne ha diritto e, grazie a tutti gli uffici comunali, i vigili e i volontari di Protezione Civile, l'Amministrazione comunale é pronta e disponibile per intervenire in ogni esigenza della popolazione.

Raccomando ancora una volta la responsabilità individuale nel rispetto delle precauzioni anticontagio e ringrazio quanti, in ogni modo, sono a servizio e aiutano la nostra comunità di Trebaseleghe.

Nuova ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 151 del 12 novembre 2020

Pubblicata la nuova ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 151 del 12 novembre 2020, con efficacia a partire dalla mezzanotte di venerdì 13/11/2020 sino al 22/11/2020.

Ecco le nuove misure in sintesi:

  • Obbligo utilizzo corretto della mascherina (a parte gli sportivi, persone con patologie e i bimbi sotto i 6 anni).
  • Quando si abbassa la mascherina per bere, mangiare o fumare bisogna mantenere la distanza di 1 metro.
  • La mascherina va sempre portata sui mezzi pubblici e veicoli privati in presenza di non conviventi.
  • Portare la mascherina anche in casa in presenza di non conviventi.
  • Attività motoria: camminate, passeggiate, corse vanno fatte nelle aree verdi, aree rurali, zone periferiche dove non ci siano affollamenti. Non si fa attività motoria nei centri storici, lungo le vie principali delle città, in spiaggia, al lago ecc. insomma, in tutti i luoghi molto frequentati.
  • Accesso agli esercizi di vendita consentito ad una persona sola per nucleo familiare (a parte i minori di 14 e persone con difficoltà).
  • Divieto mercati all’aperto se non nei comuni che abbiano attivato un apposito piano (perimetrazione, varco di accesso e varco d’uscita, sorveglianza).
  • Per la spesa nei supermercati, le prime ore della giornata sono riservate a chi ha più di 65 anni.
  • Sospese nelle scuole del primo ciclo l’educazione fisica, il canto e lezioni di strumenti a fiato.
  • Nei ristoranti e bar, dalle 15 alle 18 è consentita la consumazione solo da seduti.
  • Vietata la consumazione di bevande e cibo per strada (si consuma in auto o a casa).
  • Sabato le grandi e medie strutture di vendita, compresi i parchi commerciali, sono chiusi (tranne i negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie).
  • Domenica chiusi tutti i negozi, tranne le farmacie, parafarmacie, alimentari tabaccherie ed edicole.
  • Vendita a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata.
  • Il trasporto su acqua, gomma, ferro rimodula la propria operatività al fine di assicurare i servizi minimi di linea e non, con il 50% della capienza.
  • Nei casi di competizioni sportive in Veneto, gli sportivi e gli accompagnatori possono partecipare solo con test negativo effettuato nelle 76 ore precedenti
  • Resta valido il coprifuoco delle 22:00 alle 5.

 

Aggiornamento del Sindaco del 27/10/2020

E’ doveroso comunicare che nelle ultime due settimane a Trebaseleghe e nei territori limitrofi è stata registrata una rapida salita dei contagi da Covid

Abbiamo raggiunto il centinaio di casi positivi, ma il numero reale potrebbe essere maggiore date le difficoltà di ottenere rapidamente test e contact-tracing.

Alcuni nostri concittadini sono ricoverati con sintomi seri e resta molto alta la percentuale di asintomatici o paucisintomatici. Il contagio riguarda spesso interi gruppi famigliari. Purtroppo l’asintomaticità induce un falso senso di sicurezza e favorisce contagi “inconsapevoli”, ed il rapido diffondersi del contagio rallenta il lavoro dei servizi sanitari preposti al tracciamento dei contatti e a dare indicazioni su quarantena e comportamenti da seguire.

I Sindaci hanno chiesto all’Ulss di fornire prioritariamente alle scuole indicazioni tempestive sulle misure da adottare in base ai casi che si verificano.

Inoltre i medici di base, in collaborazione con il Comune, stanno approntando un punto di effettuazione tamponi in prossimità del Centro di Medicina Integrata sito in via E. Fermi, 7 a Trebaseleghe, come richiesto anche dall’ordinanza Regionale n 148 del 31 ottobre 2020, a cui invieranno i propri assistiti che ritengono necessario testare.  

Ricordo a tutti i concittadini che l’unico strumento davvero efficace nel frenare il contagio è l’osservanza rigorosa e costante delle precauzioni: MASCHERINA, IGIENE E DISTANZIAMENTO!

Indipendentemente dagli obblighi imposti dalle normative di emergenza è fondamentale che la prevenzione da parte dei singoli cittadini sia costante e generalizzata, solo così potremmo superare questa pandemia.

L’Amministrazione comunale vi terrà costantemente aggiornati tramite i canali ufficiali ed i social:

www.comune.trebaseleghe.pd.it
Facebook: @comunetrebaseleghe

Telegram: @comuneditrebaseleghe

Messaggistica WhatsApp 366 6048906

Nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, valide dal 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020.

Principali indicazioni contenute nel nuovo DPCM

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi.

Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

E’ imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.

ORDINANZE DI CHIUSURA

Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00.

PARCHI PUBBLICI

Consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sospese le attività dei parchi tematici.

Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

COMPETIZIONI SPORTIVE

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni.

IMPIANTI SCIISTICI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

PALESTRE E PISCINE

Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

SALE GIOCHI

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI

Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

SALE DA BALLO

Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

FESTE

Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

SAGRE E FIERE

Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi

CONVEGNI

Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CERIMONIE PUBBLICHE

Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.

Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.

LUOGHI DI CULTO

Consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MUSEI

Consentito l’accesso ai musei con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.

SCUOLE

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

E’ promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39.

Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

UNIVERSITA’

Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca.

CONCORSI PUBBLICI

Sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di poter procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

Sono fatte salve le procedure in corso, quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico e quelle già bandite che si dotino del suddetto protocollo.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

BAR E RISTORANTI

Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

E' consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti

E' sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SERVIZI ALLA PERSONA

Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

STRUTTURE RICETTIVE

Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

Novità in vigore dal 19 ottobre 2020

Nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, valide dal 19 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

  • I sindaci possono chiudere vie e piazze dopo le 21 per evitare assembramenti
  • Tutte le attività di ristorazione e i bar sono aperti dalle 5 alle 24, se hanno il servizio al tavolo, altrimenti chiudono alle 18
  • Le consegne di cibo a domicilio non subiscono restrizioni
  • L'asporto è in funzione fino alle 24
  • Nei ristoranti ci si può sedere al massimo in 6 persone per tavolo
  • I ristoranti dovranno esporre all'esterno un cartello con la capienza massima
  • Sale giochi e sale bingo chiudono alle 21
  • La scuola rimane in presenza
  • La scuola secondaria superiore viene organizzata con modalità maggiormente flessibili: ingressi dalle 9 e attività didattiche anche al pomeriggio
  • L'organizzazione didattica delle Università viene modulata in base al quadro dei contagi
  • Vietate le gare nello sport di contatto dilettantistico
  • Vietate le sagre e le fiere di paese
  • Consentite le manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e internazionale
  • Vietati i convegni in presenza
  • Le riunioni della Pubblica Amministrazione devono essere tenute solo a distanza
  • Le palestre e le piscine hanno una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza

Novità in vigore dal 14 ottobre 2020

😷 MASCHERINE: È obbligatorio sull’intero territorio nazionale portare sempre con sé la mascherina, ed indossarla sempre al chiuso (eccetto nella propria abitazione privata) e all’aperto, salvo che per le caratteristiche dei luoghi sia possibile mantenere l’isolamento rispetto alle altre persone non conviventi. Sono esclusi dall’obbligo chi fa attività sportiva (non motoria), bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti incompatibili.

👉🏻Si raccomanda di indossare la mascherina anche in casa in presenza di persone non conviventi;

🎉 FESTE E MOVIDA: È fatto divieto di organizzare feste private all’aperto o al chiuso, con forte raccomandazione a non ricevere a casa più di sei familiari o amici. I locali pubblici devono chiudere alle 24, dalle 21 invece è vietato sostare al loro esterno e nelle adiacenze per consumare, se non con servizio al tavolo. Consentita la consegna a domicilio. Restano chiuse discoteche e sale da ballo all’aperto e al chiuso, via libera invece a fiere e congressi;

🚌 VIAGGI DI ISTRUZIONE: Le gite scolastiche sono sospese, così come le iniziative di scambio e gemellaggio e qualsiasi altra uscita. Sono fatte salve le attività inerenti ai tirocini, per l’orientamento e volte alle competenze trasversali;

👰 MATRIMONI E CERIMONIE: Le cerimonie sono consentite, il loro svolgimento deve seguire le norme già in vigore in materia di igiene e prevenzione del contagio. Alle feste potranno partecipare massimo 30 persone;

🎪 SPETTACOLI: È confermato il limite dei 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto; tra i posti vi dovrà essere la distanza minima di un metro e devono essere numericamente assegnati. Se non possibile evitare assembramenti, la manifestazione è sospesa. Le regioni e le province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche;

⚽️ STADI: Allo stadio è permessa una capienza entro e non oltre il 15% di quella massima, e comunque non superiore ai 1000 partecipanti all’aperto e 200 al chiuso. Restano valide le prescrizioni su distanziamento e controllo della temperatura. Le regioni e le province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche;

🎽 SPORT: È vietato lo svolgimento degli sport da contatto, per quanto riguarda gara, competizioni e ogni attività connessa. Esso è consentito “da parte delle società professionistiche a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”. La partita di calcetto o a basket tra amici, per intenderci, è vietata.

Il testo ingrale del DPCM e relativi allegati vengono riportati nella sezione sottostante relativa alle fonti normative.

Comunicazione del Sindaco Zoggia alla cittadinanza

Nuovi casi di positività al Covid-19 a Trebaseleghe e aggiornamenti sulla chiusura di 3 classi dell'ICS G.Ponti.

Ordinanza regionale n. 84 del 13 agosto valida fino al 6 settembre 2020

L'ordinanza contiene norme che riguardano:

  • controlli obbligatori di chi proviene da determinati Paesi esteri e per particolari categorie di lavoratori che si sono recati all’estero;
  • nuove norme per gli ospiti e gli operatori dei centri di accoglienza per richiedenti asilo;
  • presenza del pubblico ad eventi e manifestazioni sportivi;
  • linee guida per la ripresa dei servizi educativi 0/6 anni.

Il tampone diventa obbligatorio per chi arriva dall'estero, anche per chi va in vacanza in Croazia, Spagna, Grecia e Malta. I cittadini avranno l'obbligo di comunicare l'avvenuto rientro all'Ulss entro 24 ore, chi non lo farà sarà soggetto a sanzioni.

Per i soggetti "a rischio" diventa obbligatorio il test, ed è gratuito. L'obbligo è valido per le persone che si sono recate all'estero nei 14 giorni precedenti.

Chi deve fare il tampone?

• Operatori delle Rsa e altre realtà sanitarie.

• Operatori sanitari in ospedale pubblico ed extra ospedalieri.

• Badanti, operatori che prestano assistenza domiciliare a categorie fragili.

• Operatori agricoli stagionali.

• Lavoratori all'estero per trasferte di durata fino alle 120 ore.

• Cittadini che sono stati in Romania o Bulgaria.

• Gruppi target (comunità particolari).

• Obbligo di test per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia, Malta (e quelli che arrivano da Paesi con obbligo di quarantena).

Il testo completo dell'ordinanza è consultabile nella sezione sottostante.

Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020

Con ordinanza del 16 agosto 2020 il Ministero della Salute ha introdotto nuove misure anti Covid-19, valide dal 17 agosto 2020 al 7 settembre 2020.

Ecco le novità:

- Obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 06.00 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) e nelle zone che si prestano, anche in maniera non volontaria, agli assembramenti.

- Sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche o locali assimilati, anche all’aperto.

Nuova ordinanza regionale n. 64 del 6 Luglio e valida fino al 31 Luglio 2020

⛔OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO nei seguenti casi:

✅ contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone
✅ ingresso o rientro in Veneto da Paesi diversi da quelli dell'Allegato 1
✅ compresenza di sintomi da infezione respiratoria e temperatura superiore a 37.5°C

➡️ Possibilità per ULSS locale di porre in ISOLAMENTO IN STRUTTURA EXTRA OSPEDALIERE nei casi in cui vi siano difficoltà a mettere un soggetto in isolamento fiduciario

🩸 TAMPONE A CHI ENTRA DALL'ESTERO PER NECESSITÀ LAVORATIVE
✅ Le persone che entrano o tornano in Veneto - dopo un viaggio in Paesi diversi da quelli dell'Allegato 1 - dovranno sottoporsi a tampone appena arrivati e un secondo (se il primo risulta negativo) sarà effettuato dopo circa 7gg. La prestazione sanitaria è gratuita.

Il datore di lavoro dovrà pertanto contattare l'ULSS e riammettere il lavoratore temporaneamente solo se il primo tampone risulta negativo.

👩‍🦽🚶‍♀️ #Badanti: il tampone è raccomandato. Nel caso in cui il datore di lavoro non segnali all'ULSS, e non richieda il tampone per il lavoratore in arrivo dall'estero da uno dei Paesi in questione, è prevista una sanzione di 1000€ a lavoratore.

🚷 Per quanto riguarda le PERSONE IN ISOLAMENTO è obbligatorio comunicare a Sindaco, Prefetto e Autorità Giudiziaria, l'elenco dei positivi ai fini dei controlli e delle misure cautelari.

🛏 Chi RIFIUTA IL RICOVERO - positivo e con sintomi - deve essere segnalato all'Autorità Giudiziaria, contestando l'art. 452 del Codice Penale e parte la denuncia d'ufficio.

💰 Chi viola l'isolamento ed è negativo ➡️ 1000€ di multa
💰Chi viola l'isolamento ed è positivo ➡️ rischia il carcere, oltre alla multa

Ordinanza regionale n. 59 del 13 giugno 2020. Fase 3

La Regioone ha deciso di proseguire con le aperture di quelle attività che rimanevano ancora soggette a forti restrizioni per l'elevato rischio di contagio, in vigore dal 13 giugno al 10 luglio.

Ecco il calendario delle riaperture:

✅ Cinema 🎥 dal 15 giugno cinema;
✅ Discoteche e locali d'intrattenimento 💃🕺dal 19 giugno;
✅ Sagre, Fiere e Congressi 💼🎠dal 19 giugno;
✅ Attività sportive a livello amatoriale ⚽️🎾 dal 25 giugno.

Dovranno comunque essere rispettate tutte le indicazioni riportate nelle linee guida allegate all'ordinanza.

Il testo completo viene riportato tra le fonti normativa sottoelencate

 

 

 

SI RICORDA CHE IN CASO DI DUBBI SULLA SINTOMATOLOGIA, DI NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO MA DI CONTTARE IL PROPRIO MEDICO OPPURE I NUMERI: Numero Verde Regionale  800462340    Numero Verde ULSS 6  800032973   1500   112

 

ordinanza regionale n.50 del 23 maggio - valida fino al 14 giugno

Cosa comporta:

➡️ Dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle corrispondenti schede allegate:

✅ noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature di trasporto (biciclette, moto, monopattini, elettrici o meno);

✅ informatori scientifici del farmaco;

✅ aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive; per gli spazi di proprietà pubblica, possono essere fissate dalle amministrazioni comunali date di avvio dell’utilizzo successive al 25 maggio 2020 in relazione alle necessità di attuazione delle linee guida;

✅ circoli culturali e ricreativi;

✅ formazione professionale;

✅ parchi tematici, giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi;

➡️ dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle schede allegate:

✅ guide turistiche;

✅ professioni della montagna;

➡️dal 1° giugno 2020 è ammessa la ripresa della seguente attività nel rispetto delle corrispondenti schede allegate:

✅ servizi per l’infanzia e adolescenza 0-17 anni (attività organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità e il gioco a carattere diurno per bambini e adolescenti);

➡️con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema e spettacoli con pubblico dal vivo, attività dei centri termali e centri benessere, discoteche, sagre e fiere;

➡️i corsi per il rilascio di master si attengono alle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale allegata.

Il testo integrale dell’ordinanza e allegati può essere consultato nella sezione sottostante dedicata alla fonte normative

Ordinanza Regione Veneto n. 55 del 29/05/2020

Disposizioni in vigore dal 1 Giugno:

😷 MASCHERINA:

•    non è più obbligatoria all’esterno dove sia possibile garantire la distanza di sicurezza o tra conviventi;
•    rimane obbligatoria all’esterno nelle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza tra i non conviventi;
•    continua ad essere obbligatoria nei luoghi chiusi come bar, negozi ecc.;

🚗 SPOSTAMENTI: 🚎 🚃
•    nei mezzi di trasporto obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi;
•    in auto non obbligatoria la mascherina tra conviventi.

🏣 CASE DI RIPOSO:
•    aperte con delle linee guida sia per i visitatori che per la presa in carico di nuovi ospiti;
•    linee guida contenute nell’allegato 3.

🏊 TERME: 💆🏻💆
•    riaprono dal 1° giugno le strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
•    linee guida contenute nell’allegato 1.


🌊 SPIAGGE: ⛱️
•    riaprono gli stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;
•    linee guida contenute nell’allegato 1.

🤹 SERVIZI PER BAMBINI E ADOLESCENTI E CENTRI ESTIVI:
•    relativamente alla fascia d’età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 2;
•    per i minori di anni 3, sarà definita con apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;
•    semplificato la procedura per l'apertura dei centri estivi.

DIVIETI:❗❗
•    vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

Il testo integrale può essere consultato nella sezione sottostante dedicata alla fonte normative

Ordinanza Regionale n. 46 in data 4 maggio 2020 - ha effetto dal 4 al 17 maggio 2020 incluso e prevede:

Spostamenti nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione.

Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi.

Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).

Distanziamento

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.

Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.

Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale.

L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.

È consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto.

Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.

Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.

Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi.

Uso di veicoli privati con passeggeri

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.

Navigazione

È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo.

Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

Chiusure festive di esercizi commerciali

È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto.

Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali

L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.

Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).

Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti.

Vendita di cibo a domicilio

E’ ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti.

Vendita di cibo da asporto

È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta anche da agriturismi.

Accesso ai locali di attività economiche

È consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4.

Distributori automatici

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel.

Mercati e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;

b. varchi di accesso separati da quelli di uscita;

c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;

d. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1.

Vendita in forma ambulante

La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti.

Mensa per lavoratori

In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 26.4.2020, é consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

Ospitalità

È ammessa l’ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza.

Cimiteri e riti funebri

È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Biblioteche

È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio.

Aree verdi e naturali

È ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.

Orti, terreni agricoli e boschi

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

Opere di protezione civile

Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.

Attività di addestramento animali

È consentita l’attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione.

Ambito territoriale di applicazione

Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.

Il testo integrale può essere consultato nella sezione sottostante dedicata alla fonte normative

 

 

 

Emanati nuovo DPCM e ordinanza Regione Veneto n. 48 in data 17.05.2020.

Fase 2 -  cosa cambia dal 18 maggio

➡️ Spostamenti

✅ Dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

✅ Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

🚫È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

🚫 Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

✅ Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

➡️ Attività economiche e produttive

✅ A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

✅ Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

➡️ Sanzioni

⚠️ Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

⚠️ Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

⚠️Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.

Nel contempo ecco le linee che la Regione del Veneto adotterà per la ripartenza di lunedì e che riguardano le seguenti categorie:
📍 Ristorazione
📍 Attività turistiche
📍 Strutture ricettive
📍 Servizi alla persona (acconciatori ed estetisti)
📍 Commercio al dettaglio
📍 Commercio al dettaglio su aree pubbliche.
📍 Uffici aperti al pubblico
📍 Piscine
📍 Palestre
📍 Manutenzione del verde
📍 Musei, archivi e biblioteche

Il testo integrale del DPCM e dell'ordinanza regionale può essere consultato nella sezione sottostante dedicata alla fonte normative

Disposizioni vigenti dal 4 al 17 maggio 2020. DPCM 26 aprile 2020 - Ordinanza Regione Veneto n. 44 del 3 maggio 2020

  • Consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; la nozione giuridica di “congiunto” comprende i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo (fidanzati/e), nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge); non rientrano in questa definizione gli amici;
     
  • Le passeggiate sono ammesse se finalizzate a realizzare uno spostamento per uno dei motivi indicati al punto precedente. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove richiesto. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone;
     
  • Si può andare a fare la spesa fuori Comune, pur sempre per ragioni e nei limiti della necessità, e cioè per recarsi presso un esercizio che offre prodotti e servizi che non si trovano nel Comune o anche prezzi e condizioni più favorevoli. Il DPCM elimina l’ambito comunale come delimitativo delle possibilità di spostamento per necessità, ammettendo che lo spostamento per necessità, che comprende quello per la spesa alimentare, possa avvenire nell’intero territorio regionale;
     
  • Vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
     
  • I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
     
  • E’ consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case, camper, roulotte, imbarcazioni, veicoli d’epoca o da competizione e velivoli di proprietà o in locazione che si trovano al di fuori del comune di residenza, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
     
  • Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
     
  • Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
     
  • Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
     
  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è ammesso svolgere individualmente o con componenti del nucleo familiare, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, non più solo in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. E’ consentito l’addestramento di animali. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione;
     
  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; ammesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal CONI; consentite le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Si  ritiene sia  consentita,  anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento;
     
  • Sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
     
  • Ammessa l’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e la distanza tra loro di almeno un metro;
     
  • Sospese le cerimonie civili e religiose;
     
  • Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
     
  • Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei;
     
  • Sospesi servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
     
  • Sospese le procedure concorsuali;
     
  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
     
  • Limitato l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA);
     
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per  le  attività  di  vendita  di  generi  alimentari  e  di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione e nei mercati; l’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo familiare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti;
     
  • E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
     
  • Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie con distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
     
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;
     
  • I distributori automatici di cibi e bevande posti negli ambienti di lavoro e nei cantieri, possono erogare qualsiasi prodotto, in qualsiasi luogo siano collocati;
     
  • Sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM;
     
  • Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
     
  • Aperti tutti gli uffici pubblici; il lavoro agile resta la modalità ordinaria per la durata dell’emergenza;
     
  • Consentita l’apertura delle biblioteche solo per il prestito dei libri, adottando tutte le misure di sicurezza;
     
  • Consentite le attività professionali raccomandando lavoro agile e protocolli di sicurezza;
     
  • Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM;
     
  • Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività svolte con lavoro agile;
     
  • Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e acque interne, sono espletate, sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid–19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”;
     
  • E’ consentita la navigazione, fatti salvi i provvedimenti delle Autorità competenti per il demanio marittimo;
     
  • Consentita la riapertura dei cantieri dell’edilizia pubblica e le attività sul patrimonio edilizio privato e la costruzione di edifici;
     
  • Consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
     
  • Consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
     
  • Consentiti i mercati all’aperto o al coperto per la vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli (tra cui rientrano i prodotti florovivaistici), purché siano perimetrati, sia previsto un unico varco di accesso separato da quello di uscita, sia garantita la sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita e l’obbligo per venditori e compratori di utilizzo  di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;
     
  • Consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
     
  • Consentito l’accesso ai cimiteri, nell’ambito della propria Regione, nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
     
  • Consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;
     
  • Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio a prescindere dalla convivenza;
     
  • Nei veicoli privati, fatta eccezione per i familiari conviventi, sussiste l’obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina;
     
  • Vanno usate protezioni delle vie respiratorie negli spostamenti all'esterno della proprietà privata, nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e gli esercizi commerciali, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa. L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

 

 

Ordinanza Regione Veneto n. 43 del 27.04.2020 che dispone:

📌 Dalle 18.00 del 27/04/2020 è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con biciclette o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante.

📌 Dalle 6.00 del 28/04/2020 è consentito, per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

📌 E' ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri.

📌 Negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonchè ogni misura relativa agli ambienti di lavoro relativa a settori speciali.

Il testo integrale può essere consultato nella sezione sottostante dedicata alla fonte normative

Pubblicato nuovo DPCM in data 26 aprile 2020

Inizia la fase 2  in cui dovremmo imparare a convivere con il virus.
In questa fase sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi per non vanificare i sacrifici fatti fin'ora. Indispensabile continuare a rispettare le disposizioni e mantenere le distanza di sicurezza sociali di almeno 1 metro sempre con l'utilizzo di mascherine e quanti.

Le prescrizioni dal 4 al 18 maggio vengono riassunte di seguito:

SPOSTAMENTI

🚗 Permessi gli spostamenti dentro i confini regionali per comprovati motivi di salute, lavoro, necessità e per far visita a congiunti. Sempre con mascherine e senza assembramenti. No  a riunioni di famiglia o altri momenti conviviali.
⛔ No spostamenti tra Regioni, se non per motivi di salute o urgenze;

I SINTOMATICI
🏠 Dovranno stare a casa tutte le persone che presentano sintomi febbrili a 37,5 gradi e  sintomi da Covid;

INCONTRI
👪 Sarà possibile rivedere i famigliari stretti senza vere e proprie riunioni e con mascherina e distanze;

ATTIVITÀ FISICA
🏃‍♂️ Sarà consentita la ripresa dell’attività motoria non più nei pressi della propria abitazione (da soli o a distanza di sicurezza);
👞 Sì anche all'attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti.
🏋️ Potranno riprendere ad allenarsi anche gli atleti professionisti delle attività individuate dal Coni, di sport individuali e a porte chiuse, non gli sport di squadra.
🏞️ Aperti parchi con dovute accortezze (i Sindaci potranno chiuderli se non sarà possibile garantirle);

BAR E RISTORANTI
📦 Oltre alla consegna a domicilio sarà possibile fare ristorazione attraverso la vendita da asporto (no assembramenti davanti a bar e ristoranti);

NEGOZI
🏬 Riapertura fissata per il 18 maggio per esercizi commerciali al dettaglio;

FUNZIONI RELIGIOSE
⛪ Potranno essere nuovamente celebrati i funerali ma solo alla presenza degli stretti familiari, non più di 15 persone, e possibilmente all'aperto;
⛔ No invece alle messe;

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
🏭 Si riparte con il comparto manifatturiero, edilizia e cantieri, commercio all'ingrosso funzionale a queste filiere (già nei prossimi giorni sarà possibile aprire per predisporre le aziende al rispetto dei protocolli di sicurezza);

Le Regioni potranno emettere ordinanze più restrittive.

Il testo integrale può essere consultato nella sezione sottostante dedicata alla fonte normative

Oridnanza Regiove Veneto n. 42 del 24.04.2020

Riassumiamo in breve il contenuto:

📌 Confermato l'obbligo di mascherina, guanti e distanziamento sociale.
📌 Consentita la vendita di cibo per asporto
📌 Librerie, cartolerie e abbigliamento per bambini aperti tutta la settimana
📌 Consentita per le opere pubbliche l'esecuzione di lavori su viabilità, ferrovie, aeroporti, dighe, acquedotti, opere marittime, difesa del suolo, bonifica, demolizioni, ed altre
📌 Consentite le attività edilizie e impiantistiche su patrimonio esistente (con comunicazione o comunicazione asseverata)
📌 Consentita la coltivazione degli orti per uso agricolo o autoconsumo anche fuori Comune
📌 Consentita l'apertura delle fiorerie
📌 Consentita nei mercati la vendita di fiori e abbigliamento per bambini
📌 Consentiti i tagli boschivi per autoconsumo
📌 Consentito l'accesso ai cimiteri
📌 Consentite la manutenzione di imbarcazioni e le sistemazioni darsene
📌 per quanto non modificato dalla nuova ordinanza sono confermate le prescrizioni vigenti, comprese le limitazioni agli spostamenti e l'obbligo di motivazione con autocertificazione.

Il testo integrale può essere consultato nella sezione sottostante dedicata alla fonte normative

Pubblicata l'ordinanza Regione Veneto n. 40 del 13.04.2020

Riepilogo disposizioni:

📌I supermercati e i negozi autorizzati  restano chiusi alla domenica, il 25 aprile e  il 1 maggio ;

📌Restano aperti i mercati all'aperto  per i generi alimentari e l' abbigliamento bimbi.  E' obbligatoria l'osservanza del   piano di controllo di sicurezza e il mantenimento della distanza di 2 mt tra i soggetti. É obbligatorio l'uso  delle  mascherine e dei guanti ;

📌permangono le regole per i trasporti pubblici con l' obbligo dell' uso di  mascherine e di guanti ;

📌si esce di casa da soli, è  ammesso portare i minori solo se non possono essere lasciati a casa con un altro adulto;

📌vietata l' uscita di casa da parte di chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C;

📌 nella proprietà privata,  nei giardini e nei  terrazzi si può  stare solo con i propri famigliari  e non con i condomini o altri ;

📌ci si può  spostare per assistere al parto della propria moglie;

📌è  ammessa l' attività motoria da soli in prossimità  della propria abitazione a distanza minima in caso d' incrocio con altri 2 metri e con l'uso di mascherine;

📌è  ammessa l'apertura dei soli distributori automatici di latte, acqua e prodotti farmaceutici  gli altri sono esclusi;

📌gli esercizi commerciali: ferramente, telefonia,  elettrodomestici.... restano chiusi alla domenica ;

📌nei supermercati deve essere sempre rispettata la distanza di 2 metri e  l' uso di mascherine e guanti ;

📌è  ammessa solo la somministrazione a domicilio per bar, ristoranti, pizzerie e tutte le attività d' asporto;

📌banche, assicurazioni, attività commerciali e attività produttive  devono rispettare l' accordo fatto con le parti sociali, lo Spisal è attivo sul campo per fare le verifiche;

📌per banche, assicurazioni, poste e studi professionali l' accesso ai clienti e fornitori deve essere programmato con appuntamento evitando concentrazioni , Tutti devono utilizzare  mascherine e guanti e igienizzanti;

📌per le attività economiche e sociali va fatta obbligatoriamente la verifica della temperatura dei dipendenti e se la temperatura supera i 37,5°C deve essere immediatamente allontanato e deve fare la quarantena obbligatoria ;

📌i negozi quali librerie , vendita di vestiti per bambini, cartolerie possono esercitare solo se sono negozi dedicati già autorizzati e presenti alla data del 21.02.2020 e possono essere aperti solo 2 volte alla settimana e non di domenica;

📌È consentito andare  negli ecocentri autorizzati;(verificarne l'apertura)

📌si possono fare le manutenzioni delle aree verde pubbliche, private, dei litorali e la pulizia delle strade .

Il testo integrale può essere consultato nella sezione sottostante dedicata alla fonte normative

DPCM 1 aprile 2020

Il 1 Aprile è stato firmato il DPCM che prevede la proroga di tutte le disposizioni e limitazioni fin ora adottate fino alla data del 13 aprile 2020.

Viene inoltre stabilito di sospendere le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Testo integrale del DPCM viene inserito nella sezione sottostante delle fonti normative.

Il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

  • misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;
  • attuazione delle misure di contenimento;
  • misure urgenti di carattere regionale o infraregionale;
  • sanzioni e controlli.

Il testo integrale viene riportato nella sezione sottostante delle Fonti normative.

DPCM 22 marzo 2020 - chiusura attività produttive nel territorio nazionale

a partire da lunedì 23 marzo 2020 resterà chiusa sull’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria e indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.

Le indicazioni generali del DPCM prevedono dal 23 marzo al 3 aprile 2020

  • Sospese tutte le attività produttive (se non organizzate in modalità a distanza o lavoro agile) industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato, e delle relative attività funzionali previa comunicazione al Prefetto che ne valuta la sussistenza dei requisiti;
  • Le attività professionali non sono sospese purché nel rispetto delle misure di precauzione previste dal DPCM 11 marzo 2020
  • Nelle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo di emergenza, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, confermando quanto già previsto dall’art. 87 del D. L. 18/2020;  
  • Sono confermate tutte le chiusure delle attività commerciali già previste dal Dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020; S
  • Divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
  • Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
  • Confermata la chiusura dei musei nonché la sospensione dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto;
  • Consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari ed ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • Consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
  • Consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.
  • Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenuti al rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  • Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Nella sezione delle fonti normative può essere consultato il testo integrale del DPCM  e l’allegato riportante  le attività con codici ATECO) che potranno continuare a lavorare.

 

Nuova ordinanza Regione Veneto n. 33 del 20.03.2020

Pubblicata la nuova ordinanza della Regione Veneto che prevede ulteriori restrizioni fino al 3 aprile.
In modo particolare:
🔹 Tutti i negozi inclusi gli alimentari resteranno chiusi la domenica
🔹 i bar dei distributori dentro i centri abitati sono chiusi, gli extraurbani chiudono alle ore 18
🔹 sono chiusi tutti parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura.
🔹 l’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono consentiti esclusivamente per le comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità .
🔹sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora.

🏠 🏠 🏠 RESTIAMO A CASA se non per lavoro, salute o motivi inderogabili.

Il testo completo dell'ordinanza è disponibile di seguito nella sezione dedicata alle fonti normative.

Restiamo a casa - Covid19

Comunicazione del 14.03.2020

Cari concittadini di Trebaseleghe,

Vi invito ad attenervi alle restrizioni che ci sono imposte per salvaguardare la salute e la vita di tutti.

Informatevi sui canali ufficiali (come sito internet e pagina Facebook del comune di Trebaseleghe) e fate conoscere a chi potete le disposizioni che si susseguono.
L'urgenza crea difficoltà a precisare i casi specifici con tempestività.

Il rispetto delle norme non lo otteniamo tramite imposizione esterna, ma comprendendo il senso delle restrizioni: dobbiamo evitare ogni possibilità di diffusione del virus mantenendo attivi i servizi essenziali.

Serve collaborazione e responsabilità corale per superare questi tempi duri, ma sono fiduciosa nella grande forza della nostra comunità: aiutiamoci a vincere!

Grazie a chi lavora nell'emergenza per tutti noi!

Il Sindaco
Antonella Zoggia

Riassumiamo le restrizioni adottate con DPCM del 12 marzo 2020, valide finoa mercoledì 25 marzo

Sono SOSPESE

⛔ attività commerciali;

⛔ attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie);

⛔attività dei servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti).

⛔Sono chiusi i mercati ad eccezione delle attività di vendita di generi solo alimentari.

Sono APERTI:

✅ attività vendita di generi alimentari;

✅ attività di vendita di generi di prima necessità (elenco in foto e allegato al decreto, pubblicato sul sito e qui disponibile appena sarà in GU)

✅ edicole;

✅ tabaccai;

✅ farmacie e parafarmacie;

✅ mense (purché garantiscano distanza di un metro tra le persone);

✅ ristorazione solo con consegna a domicilio;

✅ servizi bancari, finanziari e assicurativi;

✅ attività agricole e zootecniche di trasformazione agro-alimentare;

✅ attività di somministrazione di alimenti e bevande in aree di servizio stradale e autostradale;

✅ lavanderie e attività indicate nell'allegato 2 al decreto.

✴ TRASPORTO PUBBLICO ATTIVO ma Possibile una rimodulazione

✴ Gli UFFICI PUBBLICI estano aperti privilegiando al massimo il lavoro agile

 

giovedì 12 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che prevede, fino al 25 marzo 2020, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sull'intero territorio nazionale.

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

omissis

7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1.  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2.  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3.  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4.  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Il testo integrale del DPCM viene pubblicato  nella sezione dedicata alle fonti normative.

9 marzo 2020

Nella notte di domenica  8 marzo è stato firmato il DPCM.
Di seguito riportiamo le principali indicazioni:
📌 Sono state confermate nella notte misure restrittive per il nostro Comune, l'intera Provincia di Padova, le province di Venezia e Treviso e altre.
📌 Su tutte, una ridotta mobilità negli spostamenti in entrata e in uscita dai territori, ma anche all'interno dei territori stessi.
Sarà possibile lo spostamento solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di comprovata necessità o per motivi di salute.
📌 È consentito il rientro  presso il proprio domicilio, casa e abitazione. Di sicuro non possiamo in nessun modo uscire dai nostri territori.

È un momento difficile e unico
- Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18,00 con l' obbligo di garantire il rispetto della distanza minima di almeno 1 metro.
- I centri commerciali e le grandi e medie strutture di vendita restano chiuse nei giorni festivi e prefestivi escluse farmacie, para farmacie e punti vendita di generi alimentari.
- Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine. Centri benessere termali,culturali,sociali,ricreativi.
- Restano chiusi musei, biblioteche, cinema, discoteche, scuole di ogni ordine e grado e università fino al 3 Aprile 2020.

8 marzo 2020

Si è appena concluso il comitato operativo in Prefettura a Padova.
In giornata dovrebbe arrivare dal Ministero una nota di chiarimento alle tante problematiche che in queste ore stanno emergendo e quindi occorre indugiare ancora qualche ora prima di avere certezze.
Dal Comitato è emerso che la tra le “comprovate esigenze lavorative” rientrano tutte le attività d’impresa, quindi il DPCM non determinerà il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, né tantomeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per le zone rosse.
Rimane perentorio invece il disposto dell’art, 1 lett. n circa la chiusura dei locali pubblici alle ore 18.00.
Rimaniamo in attesa di chiarimenti ministeriale.
Il testo integrale del Decreto viene pubblicato tra le fonti normative.  

Comunicazione del 5 marzo 2020

Emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone le nuove misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 “Coronavirus”.
Sono state adottate, tra le altre, le seguenti misure restrittive di prevenzione:

•    sospensione, sino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,  e viene disposta l’attivazione dello svolgimento di attività formative svolte a distanza;
•    sospensione, sino all’8 marzo 2020, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
•    viene consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse;
•    sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni e degli eventi, sia in luogo pubblico che privato. Sono quindi sospesi:
📌 cinema
📌 teatri
📌 discoteche
📌 cerimonie religiose
•    apertura di musei e luoghi di cultura solo a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metro fra di loro.
•    svolgimento regolare delle attività di bar, pub, ristorazione a condizione che il servizio sia effettuato per i soli posti a sedere e i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metro fra di loro.
•    apertura di tutte le altre attività commerciali a condizione che vengano adottate misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone sempre i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metro fra di loro.
•    limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere
•    rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

Il testo integrale del DPCM viene pubblicato di seguito nella sezione dedicata alle fonti normative.

Comunicazione del 4 marzo 2020

Aggiornamento del 2 marzo 2020

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale del 01 marzo 2020, si riassumo le disposizioni di maggiore interesse e le novità rispetto alla precedente ordinanza:
•    SCUOLE: sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (NOVITÀ il personale può quindi farvi accesso). Vietata qualsiasi attività diversa all'interno degli spazi scolastici ad esclusione delle palestre.
•    SPORT: ammesse le sedute di allenamento e pure le competizioni sportive se disputate a porte chiuse.
•    MANIFESTAZIONI: sospese manifestazioni organizzate di carattere non ordinario, nonché eventi in luogo pubblico o privato di qualsiasi genere.
•    CULTURA: diversamente dalla precedente Ordinanza Ministeriale, musei e luoghi culturali aperti solo se si assicura modalità di fruizione contingentata (si deve assicurare la distanza di almeno un metro tra le persone). La biblioteca comunale sarà quindi aperta secondo queste modalità.
•    PUBBLICI ESERCIZI: svolgimento attività per i soli posti a sedere, mettendo gli avventori nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, impediti eventi musicali straordinari.
•    ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI E LUOGHI DI CULTO: apertura condizionata all'adozione di misure organizzative che evitino assembramenti e garantiscano ai frequentatori di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.

Si ricorda a tutti i cittadini di osservare le norme di prevenzione già comunicate:
•    lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani;
•    mantenere una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;
•    evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Tutti gli aggiornamenti ufficiali saranno pubblicati nel sito internet comunale: www.comune.trebaseleghe.pd.it

 IL SINDACO
Antonella Zoggia

 

Comunicazione del 29 febbraio 2020

Ho appena ricevuto informazione dalla Direzione della Ulss 6 che un cittadino del nostro comune è risultato positivo al COVID 19 (Coronavirus).

La persona è attualmente asintomatica e in quarantena fiduciaria (a casa senza sintomi, monitorata costantemente dalle autorità sanitarie).
Come da protocollo , anche la cerchia dei familiari è in osservazione.

Le autorità sanitarie hanno eseguito tutta l'indagine epidemiologica e attivato le procedure previste utili a contenere la diffusione.
Ai cittadini si continua a raccomandare l'attenta osservanza delle misure igieniche indicate dalla Regione Veneto, nell' Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020

Il Sindaco
Antonella Zoggia

Comunicazioni della Diocesi di Treviso del 23/02/2020

Disposizioni della diocesi di Treviso a seguito di quanto stabilito oggi dal Ministero della Salute in accordo con la Regione Veneto.

“Come diocesi di Treviso ci atteniamo responsabilmente alle indicazioni previste dalle autorità, per la tutela della salute di tutti – sottolinea il vescovo, mons. Michele Tomasi – disponendo la sospensione di attività e celebrazioni nelle nostre comunità parrocchiali. In questo momento di emergenza, senza cedere ad allarmismi e paure non giustificate, ci affidiamo alla professionalità e alla competenza di tutti gli organismi e gli operatori coinvolti, che ringraziamo per il loro lavoro. Come cristiani ci affidiamo anche al sostegno della preghiera, affidando al Signore le persone ammalate e tutti coloro che si stanno prendendo cura della salute pubblica”.

In seguito a quanto stabilito in data odierna dal Ministero della Salute, di intesa con il presidente della Regione Veneto, con l’ordinanza che entrerà in vigore da oggi, domenica 23 febbraio 2020, e sarà valida - a meno di modifiche in seguito alla variazione dello scenario epidemiologico - fino alle ore 24.00 di domenica 1° marzo 2020, per evitare gli assembramenti di persone, la Diocesi di Treviso dispone la sospensione di:

- Celebrazione pubblica di S. Messe, incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri e domenicali, di sacramenti (compresi Battesimi, Prime Comunioni e Cresime), sacramentali, liturgie e pie devozioni quali la Via Crucis;
- In sostituzione del precetto festivo e anche del Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, i fedeli possono dedicare un tempo conveniente alla preghiera e alla meditazione, eventualmente anche aiutandosi con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione;
- Per i funerali, saranno possibili le sepolture, anche con la benedizione della salma alla presenza delle persone più vicine del defunto, ma purtroppo senza la celebrazione della S. Messa o di altra liturgia; le S. Messe esequiali potranno essere celebrate solo al superamento di questa fase critica;
- Gli incontri del catechismo e ogni altra attività di patronati e oratori (comprese le feste di carnevale);
- L’adorazione eucaristica nei luoghi tradizionalmente previsti;
- Le lezioni dello Studio Teologico del Seminario, dell’Issr e della Scuola di formazione teologica;
- Le attività educative delle scuole dell’infanzia paritarie presenti nelle parrocchie e dei nidi integrati;
- L’accesso al Museo diocesano, alla Biblioteca del Seminario, alla Sala del Capitolo;

Come stabilito dal Ministero dell’Istruzione, è sospesa anche l’attività scolastica nel collegio vescovile Pio X.

L’accesso alle chiese sarà possibile, per chi vorrà recarvisi a pregare, fatto salvo il principio di evitare assembramenti di persone.

Le parrocchie, inoltre, sono invitate a sospendere i pellegrinaggi e le visite di gruppo organizzate.

Si sottolinea che la Diocesi di Treviso e il Vescovo sono in costante contatto con le autorità responsabili, in un clima di fattiva collaborazione.

Treviso, 23 febbraio 2020

Michele Tomasi
Vescovo di Treviso

Comunicato ULSS6 del 29/02/2020

 L'ULSS 6 EUGANEA RASSICURA LA CITTADINANZA

Si è appena conclusa nella sede dell'Ulss 6 Euganea la conferenza stampa indetta per fare il punto della situazione sul Coronavirus. La Direzione Strategica ha rassicurato sull'efficacia delle misure di contenimento:

🔴 118 persone positive, di cui 77 riconducibili al cluster di Vo' Euganeo, 17 al cluster di Limena;

🔴 Dei 118 positivi, solo per 11 si è reso necessario il ricovero in Azienda Ospedaliera di Padova, tutti gli altri sono in isolamento domiciliare;

🔴 Dei 101 Comuni dell'Ulss 6 Euganea, quelli interessati da Covid-19 sono ad oggi 19;

🔴 Dopo il 6 marzo, scaduta la quarantena di 14 giorni, l'Ospedale di Schiavonia riprenderà a erogare attività ordinaria;

🔴 La Direzione Strategica dell'Ulss 6 Euganea rinnova il ringraziamento alla totalità dei dipendenti, i collaboratori, i fornitori, al Dipartimento di Prevenzione, ai Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta, i Medici di continuità assistenziale, a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per garantire l'assistenza;

🔴 Tutti i giorni (compresi i festivi) dalle 8.30 alle 17.30 è attivo il Numero Verde dell'Ulss 6 Euganea cui possono rivolgersi coloro che hanno transitato e sostato a Vo' tra l'1 e il 23 febbraio o desiderano informazioni sul coronavirus: 800032973.

Situazione in Veneto

In questo momento l’unico comune che ha ricevuto disposizioni di chiusura da parte dell’unità di crisi è Vo’.
Tutti gli altri comuni se la situazione dovesse evolvere riceveranno comunicazione dall’unita emergenziale.
Ospedale di Schiavonia è chiuso e vengono fatti esami sui pazienti, medici e paramedici che si sono alternati durante la giornata.
Vi aggiorneremo appena ci saranno novità. La situazione è in evoluzione continua ma siamo in contatto diretto con l’unità emergenziale.

I Sindaci sono stati informati ancora i giorni scorsi sull’attivazione della task force sanitaria organizzata per contrastare l’infezione. Sindaci, autorità sanitarie, amministrative e delle forze dell’ordine sono in contatto costante per indicazioni riguardanti la situazione.
La task force della Regione è attiva, ma per ora le indicazioni riguardano solo i comportamenti preventivi individuali di carattere generale.
Trebaseleghe non emette ordinanze restrittive se non quelle che verranno decise dalle Autorità competenti.