Attive fino al 30 aprile Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

Si ricorda che dall'1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono attive le misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico in tutto il territorio comunale.

Il Comune di Trebaseleghe, in ottemperanza alla Delibera Regionale 238 del 2 marzo 2021, che prevede l’approvazione di misure straordinarie per la qualità dell’aria da estendere al territorio regionale e in particolare a tutti i Comuni della Regione Veneto che superano i 10.000 abitanti, ha adottato un provvedimento anti inquinamento atmosferico che sarà in vigore fino al 30 aprile 2022 .

Le misure adottate dal Comune di Trebaseleghe con ordinanza n. 50/2021 sono:

  • limitazioni del traffico 
  • limitazioni agli impianti termici e alle combustioni all'aperto.

Le misure vengono applicate su tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso) in base ai bollettini Arpav sui dati di concentrazione misurati e/o previsti di PM10. I Bollettini Arpav vengono emessi il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.

Limitazioni del traffico:

Livello di allerta verde:

Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di veicoli privati

  • Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
  • Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
  • Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  • Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  • Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0;

In tutto il territorio comunale, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate nel paragrafo “DEROGHE”

Altre misure di limitazioni del traffico: divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli

  • autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  • veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  • autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  • autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

Livello allerta arancione

(Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da Arpav nelle giornate previste (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo).

Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati:

  • Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
  • Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
  • Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  • Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  • Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0; 

In tutto il territorio comunale, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate nel paragrafo “DEROGHE”.

Altre misure di limitazioni del traffico: divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Livello di allerta rosso

Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da Arpav nelle giornate previste (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo).

Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di veicoli privati:

  • Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
  • Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
  • Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  • Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  • Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0;

In tutto il territorio comunale, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate nel paragrafo “DEROGHE”.

Altre misure di limitazioni del traffico: divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Limitazioni agli impianti termici e alle combustioni all'aperto:

Livello allerta verde

  • Divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli
  • limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici; 
  • divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
  • obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
  • prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali: la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami; l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interramento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;
  • obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati). 

Livello allerta arancione

  • Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
  • divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
  •  limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
  • divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
  • obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
  •  invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
  • potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
  • obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1,lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
  • prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento).

Livello allerta rosso

  • Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
  • divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
  • limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici; divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
  • obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
  • invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
  • potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
  • obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
  • prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
  • lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C (misura proposta dalla Provincia di Padova).

Deroghe:

Il divieto è esteso a tutto il territorio comunale, con esclusione di:

  1. Veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
  2. Veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
  3. Autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
  4. Veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
  5. Veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l’acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio (autocertificazione);
  6. Veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  7. Veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario; veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
  8. Veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
  9. Veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
  10. Veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
  11. Veicoli classificati come “trasporti specifici”, o ad “uso speciale” o “mezzi d’opera” come definiti all’art. 54 del Codice della Strada lettere f), g) e n) o ad essi assimilati da eventuali provvedimenti comunali;  
  12. Veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
  13. Veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
  14. Veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione e di autocertificazione a firma del lavoratore; ovvero per recarsi alla stazione ferroviaria per esigenze lavorative muniti di autocertificazione a firma del lavoratore;
  15. Veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
  16. Autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti (compatibilmente con l’emergenza Covid-19).
  17. Autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del Codice Della Strada (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
  18. Veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
  19. Veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
  20. Veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
  21. Veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di autocertificazione; nonché per visite programmate a degenti dell’ospedale e/o della casa di riposo, muniti di autocertificazione;
  22. Veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità; veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di autocertificazione;
  23. Veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di autocertificazione;
  24. Veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (consigliato il car-pooling compatibilmente con le disposizioni Covid); 
  25. Veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio (autocertificazione); è altresì ammesso il car pooling per i veicoli degli accompagnatori compatibilmente con le disposizioni Covid, per il medesimo servizio e con il titolo autorizzatorio (autocertificazione);
  26. Veicoli privati di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di nessun allerta (colore verde) dal 20/12/2021 al 09/01/2022 e nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) dal 20/12/2021 al 26/12/2021 e nei giorni 31/12/2021, 01/01/2022 e 06/01/2022. aa) Veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero bb)

Al divieto assoluto di combustioni all'aperto solo in occasione della manifestazione in ricorrenza della Befana;

Rispetto alle limitazioni del traffico, per tutti i tre livelli di allerta, la seguente viabilità:

  • S.R. 245 (Via Albare - Via Castellana – Via Martiri della Libertà – Via Venezia – Via Malcanton ) 
  • SP. 44 e 44 dir (Via Rustega – Via Corso del Popolo – Via Bigolo – Via S.Tiziano - Via Treviso – Via Padova – Via Manetti – Via Obbia Alta – Via Obbia Alta II Tronco)
  • SP. 44 e 44 dir (Via S.Ambrogio)
  • SC Via Don Orione, Via Montello I e II Tronco – Via Draganziolo – Via Manetti AREE ARTIGIANALI / INDUSTRIALI (Allegato sub. A)